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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Acquistare appartamento proprietario morto eredi non accettano l'eredità
Salve, il mio quesito riguarda la possibilità di acquistare un appartamento di fianco al mio.
RISPOSTA
Un appartamento ubicato di fianco al tuo, completamente autonomo rispetto alla tua proprietà, nel senso che non avete né servizi né impianti in comune.
L'ex proprietario è morto e i parenti non hanno accettato l'eredità per via di presunti debiti non quantificati.
RISPOSTA
Sei stato troppo generico, pertanto ti chiedo alcuni chiarimenti: quanti anni sono trascorsi dal suo decesso?
I soggetti chiamati all'eredità hanno dieci anni di tempo per accettarla. Decorso il termine decennale, l'eredità s'intende rinunziata.
Il referente normativo è l'articolo 480 I comma del codice civile: “il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione”.
L'immobile è ormai sfitto da anni e nessuno si è fatto avanti per metterlo all'asta.
RISPOSTA
Al momento, non sono trascorsi dieci anni dalla morte del de cuius ed i soggetti chiamati all'eredità, non l'hanno né accettata né hanno rinunziato all'eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile:
“la rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
Chi dovrebbe rimuovere questa situazione di stallo?
I creditori del “de cuius” i quali dovrebbero procedere dinanzi al tribunale civile, con “l'actio interrogatoria”, di cui all'articolo 481 del codice civile: “chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.
Il Tribunale civile fisserebbe un termine, ad esempio il 15 ottobre 2023, decorso il quale senza che il chiamato abbia fatto la dichiarazione di accettazione dell'eredità, il chiamato perderebbe il diritto di accettarla.
Una volta perso il diritto di accettarla, i creditori del “de cuius”, impugnerebbero questa rinunzia all'eredità, al solo fine di soddisfare il loro credito, sui beni dell'asse ereditario, tra i quali ci sarebbe anche l'appartamento che intendi acquistare.
Si tratta dell'impugnazione di cui all'articolo 524 del codice civile: “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.
A mio parere, se i chiamati all'eredità sono ancora in dubbio se accettarla o meno, significa che i debiti del “de cuius” superano il valore dell'attivo dell'asse ereditario. Diversamente, accetterebbero l'eredità con beneficio d'inventario, pagando i debiti del de cuius con una parte dell'asse ereditario ed acquistando per se stessi la restante parte senza correre il rischio di rispondere delle pretese creditorie, con i loro beni personali.
Se volessi acquistarlo che cosa dovrei fare ed eventualmente a chi andrebbero i soldi della vendita? Grazie Saluti
RISPOSTA
Quando tutti i parenti entro il sesto grado avranno rinunciato all'eredità, quando tutti i creditori dell'asse ereditario si saranno soddisfatti sui beni dell'asse ereditario, l'immobile (se non sarà stato pignorato dai creditori del de cuius) sarà ereditato dallo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, quindi sarà gestito dall'Agenzia del Demanio che deciderà se venderlo tramite una procedura ad evidenza pubblica.
Diciamo che si tratta di uno scenario di medio lungo periodo …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 480, 586 del codice civile