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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Concorso successione per legge del coniuge e due fratelli rinuncia del fratello
Angelo sposato, senza figli ne genitori, viene a mancare.
Angelo ha anche 2 fratelli ancora in vita.
La sua eredità va divisa per 2/3 alla moglie e 1/3 diviso in parti uguali tra i 2 fratelli (1/6 ciascuno).
RISPOSTA
Confermo, ai sensi dell'articolo 582 del codice civile: “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri”.
Angelo è morto senza lasciare testamento.
Se uno dei 2 fratelli rinuncia all'eredità come viene divisa la quota di 1/6 che non è stata ereditata?
RISPOSTA
La quota di 1/6 potrà essere accettata dal figlio di questo fratello, secondo le norme sulla rappresentazione (articoli 467 e seguenti del codice civile).
La rappresentazione è quell'istituto giuridico che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Se il fratello rinunciante non ha figli ?
Se il fratello rinunciante non ha discendenti ?
Se non si configurano i presupposti per la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante (si tratta dell'accrescimento, di cui all’art. 522 del codice civile ovvero della devoluzione della quota).
Se il rinunciante è solo, invece, l’eredità si devolve in favore di coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli decedesse (eredi per successione legittima).
1) va a sua volta divisa per 2/3 alla moglie e 1/3 al fratello rimanente?
2) va interamente al fratello rimanente in quanto parte del 1/3 destinato originariamente ai fratelli?
Vi ringrazio per la risposta
Cordiali Saluti
RISPOSTA
Secondo l’art. 521 co. 1 del codice civile, chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, mentre l’art. 522 del codice civile, si esprime in questi termini:
"Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571 del codice civile".
La rinuncia di un fratello accresce interamente la quota dell'altro fratello, poiché la rinuncia di uno dei due fratelli non dà luogo ad una nuova e differente ipotesi di concorso nella successione legittima; resterà pur sempre un concorso tra coniuge superstite e fratello del “de cuius”, relativamente alla sua successione per legge, ai sensi dell'articolo 582 del codice civile.
La devoluzione della quota del rinunziante, in favore dell'altro fratello che abbia accettato l’eredità, non richiede un'ulteriore specifica accettazione, in quanto avviene "ope legis", automaticamente.
L’art. 522 del codice civile prevede un accrescimento in favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante e poiché i fratelli sono considerati come chiamati in una “quota collettiva”, distinta da quella del coniuge, l’accrescimento opererà soltanto a favore del fratello accettante, che conseguirà il terzo dell’eredità, restando inalterato il diritto del coniuge a conseguire i residui due terzi.
In questo caso, i due fratelli sono “chiamati ad una quota collettiva”, ovvero sono “membri di un medesimo gruppo di successibili”; dobbiamo necessariamente ragionare in questi termini, ai sensi degli articoli 521 e 522 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 521, 522, 582 del codice civile