Successione per legge marito con figli titolare di quote societarie





Buongiorno, mio marito è venuto a mancare lunedì 15 aprile scorso.
È socio al 50% in una società semplice agricola in cui sono coadiuvante famigliare. Siamo stati sposati per 43 anni abbiamo due figli, il primogenito (38 anni) avvocato che sta preparando il concorso da magistrato e il secondo (33 anni) libero professionista nel settore dell'edilizia.

RISPOSTA

In assenza di testamento, l'asse ereditario sarà ripartito ai sensi dell'articolo 581 del codice civile.
Art. 581 del codice civile - Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi

-Quota del coniuge: 1/3
-Quota del primogenito: 1/3
-Quota del secondogenito: 1/3
Fermo restando il diritto di abitazione sulla casa familiare in favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 540 II comma del codice civile: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Farà parte dell'asse ereditario, quindi entrerà in successione, soltanto la quota che era nella titolarità di tuo marito (50%).



Abbiamo un'altra società semplice immobiliare intestata a noi due in Italia e una srl a Cipro.

RISPOSTA

Dobbiamo distinguere tra la successione nelle quote di una società di persone e la successione nelle quote di una società di capitali, come la SRL.
Iniziamo con la successione nelle quote di una società di persone: gli eredi non possono subentrare automaticamente nella posizione del socio deceduto, salvo il fatto che sia presente una apposita clausola di continuazione nel contratto sociale. In assenza di essa gli eredi hanno diritto esclusivamente ad ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio defunto.
L'articolo 2284 del codice civile dispone che alla morte del socio sorge l'obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del de cuius, salvo che il contratto societario o accordi successivi tra gli eredi e i soci non prevedano la continuazione tra questi ultimi.
In sintesi, le ipotesi che si possono creare al momento della morte del socio di società di persone sono:
-la liquidazione della quota del de cuius agli eredi (ipotesi operante per legge in assenza di diversa volontà delle parti o previsione del contratto sociale);
-lo scioglimento della società;
-la continuazione della società con gli eredi del socio defunto (dietro loro espressa accettazione).
Dobbiamo esaminare l'atto costitutivo di queste società di persone; quale clausola prevede a proposito della morte del socio?
Resto in attesa degli atti costitutivi della società di persone e dello statuto della SRL per esaminarli attentamente.
Solo per le società di capitali, la legge prevede, come effetto immediato della morte del de cuius, la successione degli eredi nella titolarità della quota. Al contempo, il Codice civile consente allo statuto della SRL di regolare diversamente la morte del socio.
Il comma 1 dell’articolo 2355-bis del codice civile prevede che lo statuto di società per azioni possa “sottoporre a particolari condizioni” il “trasferimento” delle azioni nominative ed anche “vietarne il trasferimento” ma solo “per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto”.
Di fatto, quindi, nelle società di capitali le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili (sia come trasferimento inter vivos che mortis causa). La libera trasmissibilità delle quote determina il fatto che le stesse si trasmettono automaticamente agli eredi, per legge o per testamento.
A determinare questa condizione è il citato art. 2355, comma 1 del codice civile per le Spa, e l’art. 2469, comma 1 del codice civile per le SRL.



Dei titoli intestati solo a lui e altri conti cointestati compresi quelli della società personale di cui siamo al 50% ciascuno.

RISPOSTA

Il 50% dei titoli sarà ereditato in parti uguali tra loro, dalla moglie e dai due figli.



Riguardo la società agricola, mi sono sempre occupata io della parte amministrativa, dipendenti ecc (l'azienda ha circa 50 dipendenti e un fatturato di circa 2,5mln), mentre il patrimonio dell'altra è prevalentemente immobiliare con mutui e affitti. Io vorrei continuare a mandare avanti il lavoro di mio marito ma chiaramente non avendo lui lasciato nessuna disposizione, so che la soluzione più logica è farla andare in liquidazione.

RISPOSTA

Dobbiamo innanzitutto capire se l'atto costitutivo prevede la possibilità per gli eredi di subentrare nella quota del socio deceduto.
Diversamente, oppure nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo non preveda questa facoltà, si dovrà ricorrere allo scioglimento della società.



Vi chiedo se oltre a questa soluzione con tutte le varie soluzioni annesse, se ne possono prospettare altre senza creare naturalmente problemi ai miei figli soprattutto il primo che essendo avvocato mi ha spiegato che potrebbe incorrere in problematiche che potrebbero precludere il suo obiettivo di diventare magistrato.
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente

RISPOSTA

Un avvocato può essere socio di una Srl o di altra società di capitali, ma non può esserne l’amministratore.
La legge professionale degli avvocati, infatti, vieta di svolgere attività commerciali in nome proprio o altrui; questo significa un divieto assoluto di assumere cariche quali quella di socio illimitatamente responsabile di una società di persone o di amministratore di qualsiasi altro tipo di società. L'avvocato potrebbe essere socio di una società di persone, soltanto se l’oggetto dell'attività della società fosse limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari (ma non è questo il caso).
Discorso differente se dovesse vincere il concorso in magistratura …
Come procedere?
Ammesso che l'atto costitutivo della società di persone consenta la successione nella quota del socio deceduto (diversamente non ci sarà altra soluzione, se non lo scioglimento della società), il figlio avvocato dovrà accettare l'eredità, possibilmente tramite atto pubblico notarile e, un attimo dopo l'accettazione dell'eredità paterna, con il consenso della mamma e del fratello, cederà in loro favore la quota societaria ereditata (la quota di 1/3 del 50% che era di suo padre).
Non si configurerà nessuna incompatibilità, poiché l'avvocato non avrà mai esercitato l'attività commerciale-agricola tramite le società in questione, avendo accettato l'eredità, al fine di rinunciare, un attimo dopo, al subentro nella quota societaria, con il consenso degli altri soci.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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