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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Successione di testamenti olografi: revoca precedente testamento in caso di avveramento condizione sospensiva/risolutiva





Primo evento 30 settembre 2025:
testamento olografo
io sottoscritto Mario Rossi, capace di intendere e volere, voglio e dispongo:
la quota legittima e la quota disponibile vadano in parti uguali ai miei tre figli (Luca Rossi , marco Rossi, Giovanni Rossi).
Data certa 19 novembre 2025 autentica del notaio

secondo evento il 31 dicembre 2025 :
testamento olografo
"io sottoscritto Mario Rossi nomino mia erede universale la mia badante. Questo testamento olografo sostituisce i precedenti" firma Mario Rossi senza autentica del notaio

terzo evento 31 gennaio 2026
Mario Rossi scrive "oggi 31 gennaio 2026 rinnovo quanto da me sottoscritto e autenticato il 19 novembre 2025" firma Mario Rossi senza autentica

il testamento autenticato dal notaio in data 30 settembre 2025, cioè primo evento, è valido?
io credo di no, il testamento valido rimane quello del secondo evento (31 dicembre 2025), in quanto ce n'è uno successivo secondo evento in data 31 dicembre 2025.
da quello che capisco il terzo evento non è un testamento olografo, richiamarsi al precedente non è sufficiente
chiedo conferma
grazie

RISPOSTA

Confermo in pieno le tue conclusioni, indicandoti un idoneo riferimento normativo.
Il testamento olografo del 30 settembre è valido e lo sarebbe stato anche senza l'autentica del notaio.
Secondo l'articolo 602 del codice civile, “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
L'articolo 602 del codice civile non prevede tra i requisiti di validità del testamento olografo, che la firma del testatore sia autenticata dal notaio.
Il secondo testamento olografo revoca espressamente il precedente. L'articolo 682 del codice civile prevede quanto segue: “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”. In questo caso tuttavia, nel testamento del 31 dicembre è stata prevista espressamente la sostituzione dei precedenti testamenti.
Dal 31 dicembre 2025 quindi, il testamento del 30 settembre è inefficace essendo stato sostituito da un testamento posteriore.
La scrittura privata del 31 gennaio non può nemmeno considerarsi un testamento, non avendone i requisiti né di forma né di sostanza, previsti dall'articolo 602 del codice civile.
Questa scrittura privata, da un punto di vista giuridico, è come se non ci fosse … è priva di effetti giuridici.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Validità di un testamento con condizione sospensiva e risolutiva





2024
Madre vedova, lucida, scrive:
Testamento olografo scritto e firmato davanti a un notaio

RISPOSTA

Testamento olografo scritto da una madre di tre figli, vedova.



Nomino miei eredi i miei figli: figlio1 figlio2 figlio3, lascio sia la quota disponibile che la quota legittima ai miei tre figli in parti uguali.
Mio marito padre morto desiderava lasciare tutto (sia la propria quota disponibile che la propria quota legittima) ai tre figli in parti uguali, mio marito non aveva debiti. Non ha lasciato testamento.

RISPOSTA

Questo periodo del testamento è assolutamente irrilevante da un punto di vista giuridico.



Temo che quando sarò morta (entro 10 anni dalla morte di mio marito) qualcuno dei figli possa far comparire un testamento di padre morto in cui penalizza qualcuno e comunica dei debiti.

RISPOSTA

L'asse ereditario della madre è comunque differente da quello del padre.



Qualora, entro 10 anni dalla morte di padre morto (entro gennaio 2034), compaia un suo testamento di mio marito che penalizza me o figlio3, in quel caso dispongo che il mio testamento sia questo:
lascio la quota disponibile a figlio3.
tutto il resto ai tre figli (figlio1 figlio2 figlio3) in parti uguali.
firma di madre vedova

è lecito questo testamento, che ipotizza una situazione futura ? grazie
saluti cordiali

RISPOSTA

Certamente sì, è lecito, altrimenti lo stesso notaio vi avrebbe fatto notare il contrario.
È lecito ai sensi dell'articolo 633 del codice civile: “Le disposizioni a titolo universale (istituzione di erede) o particolare (legato) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”. Abbiamo un evento ipotizzato nel testamento (la sopravvenienza di disposizioni penalizzanti contenute nel testamento del marito-padre) che allo stesso tempo rappresenta una condizione risolutiva del primo periodo del testamento ed una condizione sospensiva dell'ultimo periodo del testamento. Se ci fosse la sopravvenienza del testamento del marito (testamento penalizzante per il figlio 3), il primo periodo del testamento diventerebbe inefficace con effetti retroattivi (sin dalla morte della madre) e contestualmente acquisterebbe efficacia l'ultima parte del testamento.
Una precisazione: il testamento del marito dovrebbe essere valido. È ovvio che non deve trattarsi di un testamento con una firma falsificata oppure privo dei requisiti di forma previsti dalla legge.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 633, 682 del codice civile
 

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