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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Revoca rinuncia all'eredità del fratello e accettazione con beneficio d'inventario per vendere l'immobile oggetto di successione ereditaria





Buonasera, ho una casa con una quota del 98,66 % di proprietà, un mio fratello (fratello 1) che vive all'estero ne ha 0,67 % e un altro mio fratello (fratello 2) il restante 0,67%. Fratello 2 muore con debiti. Io faccio rinuncia insieme a mia figlia, fratello 1 non vuole fare rinuncia perché troppo costoso farla all'estero e la quota è talmente basta che non vale la spesa e vuole aspettare i 10 anni in modo che poi vada allo stato; fratello 1 ha una figlia più una nipote di cittadinanza australiana che anche loro non vogliono fare la rinuncia per lo stesso motivo. Fratello 1 è disposto a vendermi la sua quota.

RISPOSTA

Anche se il fratello 1 ti cedesse la sua quota dello 0,67%, tu non saresti comunque l'unico proprietario dell'immobile al 100%.



Domanda 1: c'è un modo per venire in possesso della quota di mio fratello deceduto?

RISPOSTA

Accettare la sua eredità con beneficio d'inventario, in modo da non rispondere dei suoi debiti oltre il valore delle attività ricevute per successione ereditaria (in concreto oltre il valore della sua quota dello 0,67%).
È possibile revocare la rinuncia all'eredità del fratello 2?
Sì, come previsto dall'articolo 525 del codice civile: “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità”. La tua rinuncia può essere ancora revocata perché nel frattempo nessuno ha accettato l'eredità del fratello deceduto e non sono trascorsi dieci anni dalla sua morte.



Domanda 2: posso nel frattempo affittare la casa anche essendoci la quota del fratello deceduto?
Fratello 1 è d'accordo nell'affittare.

RISPOSTA

Sì, confermo, puoi concedere in locazione l'immobile.



Domanda 3: se eventualmente si può affittare... nel contratto ci vogliono i nomi dei miei fratelli e le firme? O basta che nel contratto ci sia il mio?

RISPOSTA

Sono sufficienti il tuo nominativo e la tua firma; per giurisprudenza consolidata, il contratto di locazione stipulato da un solo comproprietario, è valido ed efficace anche se gli altri proprietari non lo hanno firmato ovvero non ne erano a conoscenza. L’elemento decisivo è esclusivamente la disponibilità materiale dell’immobile da parte del comproprietario che ha concluso il contratto di locazione.
Questo appartamento è nella tua materiale disponibilità e pertanto puoi locarlo senza il consenso dell'altro comproprietario.



Domanda 4: potendo affittare la quota di affitto del fratello deceduto si può mettere su un libretto o qualcosa del genere per dei eventuali creditori?

RISPOSTA

Confermo. Dovete aprire un conto corrente o un libretto di deposito dedicato e vincolato, dove accantonare mensilmente la quota dello 0,67% di canone di locazione.



Domanda 5: eventualmente io e mio (fratello 1) volendo vendere la casa c'è un modo per venderla essendoci questa quota del fratello deceduto?
Grazie.

RISPOSTA

No.
Assolutamente no.
Potete vendere soltanto le vostre quote, sempre che ci sia qualcuno disponibile ad acquistare il 99,33% dell'immobile.
… e laddove ci fosse, sareste costretti a svendere le vostre quote quasi totalitarie …
A conti fatti, vi conviene accettare l'eredità con beneficio d'inventario, pagare i debiti ereditari nei limiti del valore della quota ereditata da vostro fratello, ma diventare proprietari dell'intero immobile, in modo da valorizzarlo nel migliore dei modi, anche con una vendita del 100% dell'immobile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 525 del codice civile
 

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