Limiti oggettivi e soggettivi alla rappresentazione ereditaria
Sempronio muore con testamento, lasciando alla propria moglie, a titolo di legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto generale vitalizio del proprio patrimonio oltre alla proprietà di tutto il denaro, titoli partecipazioni ecc.
Istituisce inoltre eredi il figlio Tizio ed il nipote Caietto, figlio dell'altro suo figlio Caio, premorto, individuando determinati beni per l'uno e per l'altro.
Nel testamento specifica espressamente che suo nipote Caietto, è figlio dell'altro suo figlio premorto Caio.
L'insieme dei beni lasciati al figlio Tizio risulta di valore superiore rispetto a quelli lasciati al nipote Caietto, Caietto vorrebbe quindi agire mediante azione di lesione della legittima con successiva riduzione della quota ereditaria lasciata allo zio, Tizio, anche perchè il nonno aveva sempre sostenuto di volere lasciare tutto a lui e allo zio in parti uguali.
RISPOSTA
Una precisazione di carattere “metodologico”: in materia testamentaria, le dichiarazioni verbali del testatore sono giuridicamente irrilevanti.
Se è vero che il testamento deve essere interpretato secondo le reali intenzioni del testatore, la volontà del testatore deve emergere soltanto dai termini e dalle espressioni utilizzate con il testamento … ma non dalle dichiarazioni verbali fatte in vita!
Si pone questo quesito, - il nipote che è chiamato all'eredità direttamente dal De Cuius, quando il figlio era già morto, può esercitare i diritti propri dei legittimari, agendo mediante azione di riduzione nei confronti degli altri eredi?
RISPOSTA
In caso di successione testamentaria, l'asse ereditario deve essere così suddiviso, ai sensi dell'articolo 542 II comma del codice civile:
Art. 542 del codice civile - Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
-quota di legittima spettante alla moglie 1/4
-quota di legittima spettante a Tizio 1/4
-quota di legittima spettante al Caio 1/4
-quota disponibile 1/4
o meglio, Caietto è qualificabile come soggetto legittimario?
RISPOSTA
Sì, ai sensi dell'articolo 536 II comma che rinvia alle norme in materia di rappresentazione, nel caso “de quo” in materia di rappresentazione testamentaria. Le persone che hanno diritto alla riserva sono:
il coniuge
i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti)
i genitori (solo in assenza di figli)
o viene esclusa l'applicabilità della rappresentazione in quanto è stato nominato erede direttamente dal testatore?
RISPOSTA
Occorre interpretare il testamento, alla luce della volontà del testatore, come emerge dai termini e dalle espressioni utilizzate nella scheda testamentaria: “nel testamento specifica espressamente che suo nipote Caietto, è figlio dell'altro suo figlio premorto Caio”.
Il testatore specifica che il discendente subentra nel luogo e nel grado del suo ascendente premorto, di conseguenza anche il nipote potrà rivendicare l'eventuale lesione di legittima, così come avrebbe avuto titolo giuridico per farlo, suo padre.
Art. 467 del codice civile - Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Facciamo adesso un breve riassunto dei limiti soggettivi ed oggettivi applicabili alla rappresentazione. La Cassazione (vedi “ex multis” sentenza della Cassazione civile Sez. II, 28-10-2009, n. 22840) ribadisce
a)il principio della non estensibilità dell'istituto oltre i casi previsti dall'art. 468 del codice civile. Nel caso in cui, gl'istituiti con testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di essi non possano accettare l'eredità perchè premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione
b)I limiti soggettivi di cui agli articoli 467 e 468 del codice civile richiedono per la rappresentazione in linea retta che il così detto rappresentato sia figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali) del de cuius, e che il così detto rappresentante sia discendente anche naturale del rappresentato, e per la rappresentazione in linea collaterale che il c.d. rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il c.d. rappresentante sia discendente anche naturale del medesimo.
c)L'art. 468 del codice civile circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio
Né le norme di legge né la giurisprudenza pertanto, impediscono l'applicabilità dell'istituito della rappresentazione, in situazioni simili alla fattispecie “de quo”; a maggior ragione se consideriamo le espressioni utilizzate dal testatore nel suo testamento!
- quali mezzi ha Caietto per difendersi e reintegrare la propria quota, quella che sarebbe arrivata al padre se fosse stato ancora vivo (1/4)? Grazie Cordialità
RISPOSTA
L'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui all'articolo 554 del codice civile:
Art. 554 del codice civile - Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
L'azione di cui alla norma precedente deve essere esercitata con atto di citazione al tribunale civile del luogo dell'apertura della successione (ex art. 22 del codice di procedura civile).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 468, 536, 542, 554, del codice civile
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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
- Pubblicato: 30 Settembre 2019
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