1 - Per ottenere la liquidazione dei buoni fruttiferi postali occorre aprire una pratica di successione interna alle poste italiane




Il Soggetto A sottoscrive ( in lire) un certo numero di Buoni postali fruttiferi cointestati anche al nipote B. Il soggetto A muore nel 2010; nella conseguente denuncia di successione tali titoli- per la quota di possesso di 1/2- vengono elencati nel quadro B4 "Altri beni" L'Agenzia delle Entrate rilascia la certificazione di cui al mod.240. Il nipote B, venuto a conoscenza della morte della Zia, fine anno 2013, richiede all'Ufficio Postale la liquidazione, della sua parte. A voce è stato detto che per la risposta occorrono 90 giorni e che comunque i BPF sarebbero stati liquidati per l'intero. Richiedo se la procedura attuata è regolare e se è possibile eventualmente il ricorso all'autorità giudiziaria.



RISPOSTA



Non solo la procedura è regolare … hai fatto più adempimenti di quelli previsti dalla legge.
I BFP non devono necessariamente essere indicati nella dichiarazione di successione. Niente di male ad indicarli … ma non sussiste obbligo di indicazione, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico sulle successioni.
A confermo di quello che ho scritto …

Consulenza - Buoni fruttiferi postali nella dichiarazione di successione

Per ottenere la liquidazione dei BFP (liquidazione per intero ovviamente … ), è sufficiente aprire una pratica di successione interna alle poste italiane, compilando un atto notorio con cui indicare sotto la propria responsabilità.

1)La data del decesso di uno dei cointestatari.
2)Lo stato di famiglia integrale e storico del soggetto deceduto, al fine di stabilire se il de cuius, aveva o meno eredi legittimi.
3)Dichiarare che si applicano le norme del codice civile, in materia di successione legittima.
4)Non sussiste obbligo di presentare alle poste, la dichiarazione di successione presentata all'agenzia delle entrate. Ad ogni modo, ai fini della presentazione dell'atto notorio, le poste italiane, dispongono di appositi modelli prestampati.

La procedura è più che regolare …
Confermo il tempo medio di 90 gg per la liquidazione dei BFP.

In caso di diniego alla liquidazione dei BFP, sarà necessario ricorrere al tribunale civile; detto ciò, non vedo alcun motivo per cui le poste non dovrebbero liquidare i BFP, vista la regolarità della richieste e della procedura di richiesta di liquidazione.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Liquidazione buoni fruttiferi postali in favore degli eredi, clausola “pari facoltà di rimborso”





Buongiorno,
Vi contatto in merito ad un problema con la pratica di successione di mia mamma, morta senza lasciare disposizioni testamentarie a settembre del 2022, sposata con due figli del precedente matrimonio. Il marito rimasto è stato immediatamente circondato dai nipoti (figli delle sorelle) che ci hanno proibito di avvicinarci a lui e alla casa coniugale e di riprendere gli oggetti personali di nostra madre e anche i nostri ricordi d'infanzia. Nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace, hanno ottenuto la nomina di amministratore di sostegno.

RISPOSTA

Considera tuttavia che il coniuge superstite ha il diritto di abitazione avente ad oggetto la casa familiare e tutti i beni presenti all'interno della stessa, ai sensi dell'articolo 540 II comma del codice civile: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.



Sin dall'inizio hanno fatto problemi con la successione volendo appositamente bloccare i beni di mamma, prima con notaio, poi con la banca e ora con la posta.

RISPOSTA

I beni restano bloccati fino alla presentazione della dichiarazione di successione ed all'accettazione dell'eredità del “de cuius”.



Chiedo pertanto di sapere se esiste il modo di farsi liquidare i buoni fruttiferi postali cointestati (in totale 8 di cui 4 siamo in possesso io e mia sorella e altri 4 sono in possesso loro)?

RISPOSTA

Siete in possesso dell'originale dei buoni?
Si tratta di buoni con la clausola “pari facoltà di rimborso”?



Premetto che siamo riusciti ad aprire la pratica di successione in posta e abbiamo anche firmato (tutti insieme) l'atto di notorietà con tanto di comunicazione all'agenzia delle entrate.
Aspettavamo solo la liquidazione ma la direttrice dell'ufficio postale dice che non può liquidarci perché i signori non si rendono più disponibili a venire in posta con noi. E lei insiste che dobbiamo venire da lei tutti insieme.

RISPOSTA

Poste Italiane illegittimamente richiede la contemporanea firma per il rimborso dei buoni fruttiferi postali di tutti gli eredi del cointestatario defunto (la cui identità ed il numero si evincono dalla dichiarazione di successione).
Eredi, quindi, che secondo le Poste dovrebbero essere fisicamente presenti per quietanzare, tutti insieme e nello stesso momento, la domanda di rimborso; questo, nonostante sui buoni sia stata apposta la clausola di pari facoltà di rimborso.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, in caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma (Cassazione, ordinanza n. 4280/2022), a patto di presentare l'originale del buono fruttifero postale. Ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio, stante la significativa differenza tra i due: i buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l'immediata liquidabilità del documento rispetto all’esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.



Vorrei sapere se c'è un limite di tempo per chiudere questa pratica e se, avendo fisicamente i buoni in mano, peraltro di somma maggiore di quella che ci spetta, l'ufficio postale non può liquidare solo la parte nostra lasciando la parte del vedovo alla sua volontà di ritiro?

RISPOSTA

Dieci anni dalla morte del de cuius.
Secondo l'ordinanza della Cassazione, le Poste dovrebbero addirittura liquidare l'intero importo all'erede-cointestatario in possesso dell'originale del titolo (BFP con pari facoltà di rimborso)!
A maggior ragione l'ufficio postale deve liquidare la vostra quota, lasciando la parte del vedovo alla sua volontà di ritiro.

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