1 - Casi di non applicazione norme rappresentazione ereditaria
Buongiorno, è possibile avere il preventivo per una consulenza riguardo ad una eredità?
Ecco il quesito:
tempo fa è morto un cugino di mio padre.
Non ha genitori, figli, fratelli e zii, è vedovo e a sua volta la moglie defunta non ha genitori, figli, fratelli e zii.
Gli unici eredi sono i 2 cugini: mio padre (defunto) e la sorella di mio padre (mia zia).
Mio padre è morto 7 anni fa e mia zia sostiene che l’eredità
spetta soltanto a lei perché mio padre era già morto quando è deceduto il cugino.
RISPOSTA
Ha perfettamente ragione la zia!
In assenza di testamento, la zia è l'unica erede ai sensi dell'articolo 572 del codice civile, in quanto parente più prossima.
Art. 572 del codice civile - Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Non si applicano le norme sulla rappresentazione ereditaria, in quanto ai sensi del primo comma dell'articolo 468 del codice civile, “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
La definizione giuridica di rappresentazione è contenuta nell'articolo 467 del codice civile.
Art. 467 del codice civile - Nozione.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Facciamo un esempio: se tuo padre, premorto rispetto al de cuius, fosse stato il fratello del de cuius, anziché suo cugino, tu avresti ereditato la sua quota per rappresentazione in linea collaterale.
La rappresentazione in linea collaterale si applica in favore dei discendenti dei fratelli (premorti) del de cuius; non si applica in favore dei discendenti dei cugini (premorti) del de cuius.
Anche nel caso in cui fossero applicabili le norme sulla rappresentazione, la moglie del soggetto premorto rispetto al de cuius, non avrebbe diritto ad una quota di eredità. La rappresentazione si applica in favore soltanto dei discendenti del soggetto premorto rispetto al de cuius.
È vero che tutta l’eredità spetta a mia zia o anche io ho diritto ad una quota in quanto erede di mio padre?
RISPOSTA
Spetta interamente alla zia, in quanto parente più prossimo del de cuius.
Non è che una parte dell’eredità spetta anche a mia madre in quanto vedova dell’erede?
RISPOSTA
Assolutamente no!
Non spetterebbe nemmeno se fossero paradossalmente applicabili le norme in materia di rappresentazione che favoriscono soltanto i discendenti del soggetto premorto rispetto al de cuius.
Nel caso che io, o mia madre, o a entrambe spetta una parte dell’eredità, entro quanto tempo dal decesso possiamo fa valere i nostri diritti?
Grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
Teoricamente, il termine per accettare l'eredità è decennale e decorre dal decesso del “de cuius” (articolo 480 I comma del codice civile).
Non avete titolo tuttavia, per vantare alcun diritto ereditario nei confronti della successione “de quo”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - La rappresentazione non opera in favore dei discendenti degli zii del defunto, successione dei cugini in quota uguali
Eravamo quattro cugini.
Uno è morto senza lasciare testamento.
Non ha più genitori e non ha avuto figli e non ha fratelli e sorelle
I tre cugini sopravvissuti , anch'essi non hanno più i genitori e quindi non ci sono più gli zii del de cuius.
RISPOSTA
Pertanto i parenti più prossimi del “de cuius”, morto senza lasciare testamento, sono questi tre cugini, ai sensi dell'articolo 572 del codice civile.
Art. 572 del codice civile. (Successione di altri parenti).
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Due cugini sono fratelli, figli di uno zio premorto al de cuius.
Lo zio era il fratello del padre del de cuius Un cugino è figlio unico di una zia premorta al de cuius. La zia era la sorella del padre del de cuius.
Quesito L'eredità del de cuius va divisa in parti uguali fra i tre suoi cugini?
RISPOSTA
Sì, in parti uguali, ai sensi dell'articolo 572 del codice civile.
Non operano le regole della rappresentazione ereditaria, in quanto il soggetto premorto rispetto al “de cuius”, non è né il figlio né il fratello del de cuius, ma lo zio.
La rappresentazione opera soltanto nelle ipotesi di cui all'articolo 468 del codice civile.
Art. 468 del codice civile. (Soggetti).
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Oppure l'eredità del de cuius, in quanto si risale per la divisione ai due zii dello stesso, ancorché premorti va divisa in questo modo : al cugino figlio unico della zia va il 50% dell'eredità; e il 25% va a ciascuno dei due cugini fratelli, figli dello zio?
Grazie dell'attenzione.
Attendo il Vs preventivo.
Distinti saluti
RISPOSTA
No, perché così facendo applicheresti la rappresentazione oltre il perimetro normativo dell'articolo 468 I comma del codice civile: “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
Opera la rappresentazione
a) a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto
b) a favore dei discendenti dei figli
Non opera la rappresentazione quindi
c) a favore dei discendenti degli zii del defunto
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 572, 468, 480 del codice civile
