Trasmissione diritto accettare eredità del fratello rinuncia all'eredità del padre





Anno 2016: muore Giovanni lasciando unicamente debiti.
La moglie, il figlio ed nipote rinunciano all'eredità. Giovanni deceduto aveva 2 fratelli Carlo e Antonio, i quali ignari della situazione debitoria del fratello non si sono occupati di nulla.

RISPOSTA

I fratelli Carlo e Antonio non hanno né accettato né rinunciato all'eredità di Giovanni.
I fratelli del “de cuius” non hanno il possesso dei beni dell'asse ereditario, pertanto possiamo anche escludere un'accettazione tacita dell'eredità, da parte loro.
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.



Nel 2022 muore Carlo con un un attivo casa e c/c ecc.

RISPOSTA

Mi sembra di capire che Carlo sia deceduto senza lasciare testamento.
Il suo asse ereditario sarà ripartito per legge, in favore di suo fratello e del discendente del fratello premorto, secondo le norme in materia di rappresentazione (artt. 467 e seguenti del codice civile).



Il figlio di Giovanni insieme al fratello del defunto Carlo oltre all'attivo ereditano anche il debito del defunto Giovanni e pertanto di fatto il figlio si ritrova ancora i debiti del padre?
A disposizione per eventuali integrazioni. Grazie

RISPOSTA

Nell'asse ereditario del defunto Carlo, troviamo anche il diritto di accettare l'eredità del fratello Giovanni, ai sensi dell'articolo 479 del codice civile.
Nell'asse ereditario del defunto Carlo tuttavia, non troviamo certamente il debito di Giovanni, in considerazione della mancata accettazione dell'eredità del fratello, da parte di Carlo.
Art. 479 del codice civile - Trasmissione del diritto di accettazione.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Fatta questa premessa, risponderò alla tua domanda: non è vero che il figlio si ritroverà ancora i debiti del padre, perché in realtà si ritroverà il diritto di accettazione dell'eredità del padre, considerato che nessuno fino ad oggi l'ha accettata, e che la rinuncia all'eredità può essere revocata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 525 del codice civile: “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità”.
In teoria, il figlio (se volesse farsi del male … ) potrebbe revocare la rinuncia nei confronti dell'eredità paterna, entro dieci anni dalla morte di suo padre (articolo 480 I comma del codice civile).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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