1 - Diritti ereditari figli del marito dal primo matrimonio, morte della moglie
Buongiorno, sono sposata ed ho una figlia che sarà maggiorenne tra pochi mesi.
RISPOSTA
Una figlia che hai avuto con il tuo attuale marito.
Mio marito ha altri due figli da un precedente matrimonio.
La casa in cui viviamo è di mia proprietà già da prima che ci sposassimo.
RISPOSTA
Deduco che sei sposata in regime di comunione legale dei beni.
La mia domanda è questa: se io dovessi venire a mancare per prima, la casa andrebbe in eredità a mio marito e a mia figlia e successivamente alla morte di mio marito, anche i due figli avuti nel matrimonio precedente diventerebbero eredi del padre quindi anche di una quota della mia attuale casa insieme a mia figlia?
RISPOSTA
Esatto, confermo.
La quota ereditata da tuo marito al tuo decesso, alla morte del coniuge sarebbe ereditata da tua figlia e dai figli avuti dal primo matrimonio.
Abbiamo pubblicato diverse consulenze su questo argomento nel nostro sito web.
Se così fosse, potrei fare un testamento dove lascio l'usufrutto della casa a mio marito e la nuda proprietà a mia figlia per tutelarla e lasciare a lei la mia casa?
RISPOSTA
Il marito ha diritto almeno alla quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 542 del codice civile I comma:
Art. 542 del codice civile. Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Il valore dell'usufrutto è almeno pari a 1/3 dell'asse ereditario?
Per calcolarlo, dovrei conoscere l'età di tuo marito ed il valore di mercato dell'immobile:
Calcolo usufrutto e nuda proprietà
Sarebbe impugnabile dai figli del primo matrimonio di mio marito, o dal momento in cui lui fosse d'accordo con questa scelta (non impugnando lui per primo il testamento), mia figlia non avrebbe altri problemi e resterebbe l'unica futura proprietaria della casa, fatto salvo per l'usufrutto al padre?
RISPOSTA
Prima di morire, tuo marito dovrebbe dichiarare per iscritto la sua intenzione di non impugnare il testamento, in modo che i suoi figli non possano alla sua morte impugnarlo in qualità di eredi.
Consiglio di fare questa dichiarazione con scrittura privata autenticata dal notaio.
Stesso discorso per la casa che ho ereditato dai miei genitori: potrei lasciare eventualmente a mio marito l'usufrutto, a mia figlia la nuda proprietà ed eventualmente una quota a mio fratello, come legittima.
RISPOSTA
Alt!
I fratelli non hanno diritto alla legittima.
Semmai lascerai a tuo fratello la quota disponibile pari a 1/3 dell'asse ereditario.
Legittima alla figlia 1/3, legittima al marito 1/3, disponibile al fratello 1/3.
Dipende se il valore dell'usufrutto copre la frazione di 1/3 dell'intero asse ereditario.
Senza che i figli del primo matrimonio di mio marito possano avanzare qualche diritto sui beni della mia famiglia di origine?
RISPOSTA
Questi figli non possono avanzare nessun diritto ereditario nei tuoi confronti, a prescindere dalla provenienza dalla tua famiglia di origine.
La soluzione dell'usufrutto è ottimale, tuttavia dobbiamo calcolare insieme il valore dell'usufrutto.
E se invece non facessi nessun testamento e mio marito rinunciasse all'eredità, i suoi figli diventerebbero eredi di conseguenza? Grazie
Cordialmente
RISPOSTA
Esatto, i suoi figli sarebbero chiamati ad ereditare la quota oggetto di rinunzia da parte di tuo marito, sempre entro dieci anni dalla tua morte, ai sensi del combinato normativo predisposto dagli articoli 480 I comma e 2946 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Diritti ereditari dei figli della moglie nati dal primo matrimonio, morte del secondo marito
Descrizione della situazione:
- Sono l'unico figlio di xxxxxxxx, mio padre che è mancato una settimana fà.
- Mia madre, yyyyyyyy (nata a Mosca) era sua moglie ed è mia madre.
Mamma è ancora in vita.
- Mi sono reso conto, parlando recentemente con mia madre, e più recentemente con lo studio notarile presso il quale è stato depositato il testamento di mio padre, che esiste un grave problema.
- Il problema è il seguente: mia madre ha avuto un primo marito russo col quale ha avuto un figlio e una figlia, che sono rispettivamente fratellastro e sorellastra nei miei confronti. Sono entrambi rimasti in Russia col primo marito di mia madre e ci conosciamo pochissimo.
- Mio padre e mia madre hanno sempre avuto in mente che il sottoscritto avrebbe ereditato il patrimonio di mio padre una volta entrambi deceduti.
- Mio padre e mia madre avevano un’ottima relazione ed hanno perciò deciso semplicemente che alla morte di mio padre, tutto il patrimonio (appartamento a Roma e portafoglio di risparmi / azioni) verrebbe intestato a mia madre come erede universale.
RISPOSTA
Il testamento può essere da te impugnato, per lesione di legittima.
Hai diritto alla quota di legittima pari a 1/3 dell'intero asse ereditario.
Ove il coniuge del “de cuius” concorra con un solo figlio, sia il coniuge che il figlio avranno diritto a non meno di un terzo ciascuno, a titolo di quota di legittima.
La quota disponibile sarà pari al restante terzo dell'asse ereditario.
Il referente normativo è l'articolo 542 I comma del codice civile: “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge”.
Purtroppo questo significa che il mio fratellastro e la mia sorellastra otterrebbero 1/3 ciascuno (ed io anche 1/3) del patrimonio di mio padre successivamente alla morte di mia madre.
- Mia madre è molto sorpresa e intende aiutarmi a rettificare il più possibile il testamento per assicurarci che la maggior parte, se non la totalità, del patrimonio di mio padre mi possa essere intestato, e quindi rettificare il testamento attualmente in vigore.
RISPOSTA
Per il momento devi citare in giudizio tua madre, impugnando il testamento per lesione di legittima. Anche in fase di mediazione obbligatoria preventiva, senza necessariamente arrivare alla sentenza del tribunale civile, tua madre accetterà di riconoscere la tua quota di legittima, intestandoti la quota di 1/3 dell'asse ereditario di tuo padre.
Per fare tutto questo devi rivolgerti ad un avvocato civilista, entro dieci anni dalla morte di tuo padre.
Domanda: esiste una soluzione per massimizzare la mia quota, e possibilmente anche azzerare la quota del fratellastro e della sorellastra?
RISPOSTA
Impugnare il testamento di tuo padre, per lesione della tua quota di legittima.
- Mi è stato detto che se mia madre, (i) quando è ancora in vita mi intesta già subito l'appartamento e il portafoglio di azioni e in più (ii) dichiara in un nuovo testamento che il patrimonio è stato creato da mio padre e perciò in linea diretta sono solo io l'unico beneficiario alla morte di entrambi i genitori, potrebbe essere una soluzione?
RISPOSTA
No.
Spero che non sia stato un avvocato a darti questo consiglio …
Devi attivarti tu, impugnando il testamento per lesione di legittima, in modo da recuperare almeno la quota di 1/3 della legittima spettante all'unico figlio.
In riassunto, cerco di capire quali sono le migliori soluzioni per assicurarci che il patrimonio di mio padre mi torni integralmente dopo il decesso di mia madre.
RISPOSTA
E' impossibile che il patrimonio di tuo padre possa tornare per intero a suo figlio, tranne che la mamma abbia intenzione di percorrere strade ai limiti della legalità …
Potrebbe disinvestire il portafoglio di azioni ereditato dal marito e, una volta liquidato in denaro il pacchetto di azioni, potrebbe prelevare il denaro in contanti poco per volta, per consegnarlo a te, senza lasciare alcuna traccia di tutto questo movimento “grigio” …
Per l'appartamento di Roma si potrebbe fare una vendita fittizia nei tuoi confronti oppure, meglio ancora, lo si potrebbe vendere a terzi e, anche in questo caso, il ricavato della vendita sarebbe prelevato dalla mamma poco per volta, per consegnarlo in contanti a te, senza lasciare alcuna traccia di tutto questo!
E' ovvio che non è possibile raggiungere il tuo obiettivo, in modo perfettamente legale …
Serve soprattutto la “collaborazione attiva” della mamma!
Per il momento devi impugnare il testamento per lesione della quota di legittima spettante al figlio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Eredità contestata: Divisione tra figlia del primo matrimonio, seconda moglie e figli del secondo matrimonio – Implicazioni di donazioni e dilapidazione dell'asse ereditario
Buongiorno, ho sempre avuto un rapporto strano con mio padre, adesso non ci sentiamo da sei mesi. Sono nata dal matrimonio tra mia mamma e mio padre. Mia mamma poi ha divorziato da mio padre.
RISPOSTA
La sentenza di divorzio non prevede alcun mantenimento mensile in favore di tua madre ed a carico di tuo padre.
Mio padre ha avuto sposato un'altra donna e ha avuto altri due figli.
RISPOSTA
Alla morte di tuo padre, in caso di successione con testamento, l'asse ereditario dovrà essere suddiviso come segue, ai sensi dell'articolo 542 II comma del codice civile: “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali”.
Quota di legittima spettante a ciascuno dei tre figli: 16,66% (la metà del patrimonio diviso tre)
Quota di legittima spettante al coniuge: 25%
Quota disponibile liberamente attribuibile con testamento oppure con donazioni: 25%
Se tuo padre dovesse morire senza lasciare testamento, ai applicherebbe l'articolo 581 del codice civile: “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
Quota spettante al coniuge: 1/3
Quota spettante a ciascun figlio: 2/3 diviso 3 = 22,22%
La moglie si è fatta intestare la casa, la macchina e tutto quello che poteva. Lui l’ha sempre assecondata in tutto.
Mi hanno dato il mantenimento fino alla scuola dell’obbligo. Poi, la moglie nel 2009 non ha voluto più continuare a darmi un sostegno per frequentare l'università, che non ho fatto e sono andata a lavorare (al tempo non sapevo che era un mio diritto avere il loro appoggio).
RISPOSTA
Confermo, sarebbe stato un tuo diritto.
Mio padre è sempre stato poi assente/parzialmente presente nella mia vita, mentre è sempre stato presente nella vita dei miei fratellastri: ha sostenuto tutte le loro spese dall'università, alla macchina, acquisto della casa, ecc. per me c’era sempre solo un piatto di pasta, nulla più.
Quattro anni fa è andato in pensione ed è stato liquidato con una notevole cifra dalla ditta presso cui lavorava
Ora la moglie e i figli si stanno preoccupando di lasciarmi fuori da tutto, compresa la futura eredità, che piano piano stanno dilapidando.
RISPOSTA
Al momento non puoi fare assolutamente nulla.
Alla morte di tuo padre, impugnerai eventualmente il suo testamento, per lesione della tua quota di legittima, pari al 16,66% dell'asse ereditario.
Ai fini della quantificazione dell'asse ereditario, dovremo considerare tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate in favore della moglie e dei figli nati dal secondo matrimonio.
Tutte queste donazioni (ovviamente quelle donazioni che sarà possibile dimostrare in giudizio, sulla base di una perizia avente ad oggetto le movimentazioni del conto corrente del defunto), saranno sommate ai beni che risulteranno intestati al defunto al momento della sua morte.
Ti spetta almeno il 16,66% dell'asse ereditario, in caso di successione testamentaria; in assenza di testamento, hai diritto al 22,22% dell'asse ereditario come sopra calcolato.
Visto il loro comportamento sempre scorretto nei miei confronti, volevo sapere se potevo fare qualcosa per tutelare la mia quota di legittima per un domai o se attualmente non posso fare nulla. Nell’attesa di riscontro, porgo.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Attualmente non puoi fare nulla.
Alla morte di tuo padre, tutelerai la tua quota di legittima, tramite atto di citazione al tribunale civile, con richiesta di perizia (consulenza tecnica d'ufficio) sulle movimentazioni in uscita del conto corrente del defunto.
Non puoi chiederlo prima ovviamente …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 480, 542, 581, 2946 del codice civile
