Il diritto di abitazione del coniuge superstite è incedibile in favore del figlio
Alfa e Beta sono sposati con separazione dei beni.
hanno una casa che quindi appartiene al 50% ad entrambi e ci vivono solo loro due (hanno tre figli tizio caio sempronio che vivono altrove).
RISPOSTA
Hanno tre figli maggiorenni che vivono autonomamente lontano dalla casa dei loro genitori.
Quando la casa è stata comprata, lavorava solo alfa quindi la giurisprudenza considera che la metà della casa posseduta da beta è da considerare come donatum da alfa (ai fini ereditari).
RISPOSTA
Confermo: una donazione indiretta, essendo i due coniuge sposati con il regime della separazione dei beni.
Ma non è questo il punto.
alfa e beta hanno tre figli
alfa muore.
la metà della casa che era di alfa va agli eredi (2/9, 2/9, 2/9, 3/9)
l'altra metà rimane di beta che è ancora viva e residente nella casa.
beta vuole dare diritto di abitazione a vita al figlio tizio.
RISPOSTA
Il coniuge superstite non può cedere al figlio il suo diritto di abitazione previsto per legge dall'articolo 540 II comma del codice civile: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare, essendo strettamente personale, non è cedibile a terzi, a nessun titolo giuridico, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile: “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
Invece caio e sempronio vorrebbero che la casa fosse venduta quanto prima.
RISPOSTA
Il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione spetta a ciascun comproprietario in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 1111 del Codice Civile: “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”. Il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria spetta a ciascun coerede anche se a cadere in successione è soltanto il 50% dell'immobile, come in questo caso. Dobbiamo anche fare una riflessione dal taglio molto concreto: non è facile vendere un immobile gravato da diritto di abitazione vitalizio in favore del coniuge superstite.
L'acquirente diverrebbe esclusivamente titolare della nuda proprietà dell'appartamento, fino alla morte di Beta.
Beta vorrebbe disporre (non sa se può infatti questo è il quesito: ha diritto beta di escludere i proprietari caio e sempronio di usare una parte di casa destinata ad essere abitata solo da tizio? ): do a caio il diritto di abitazione a vita in questa casa
RISPOSTA
Assolutamente no.
Il diritto di abitazione non è cedibile a terzi, nemmeno ad un figlio, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile.
Poiché io beta sono proprietaria dell'83% della casa (cioè il mio 50% più i 3/9 ereditati da mio marito).
RISPOSTA
Sei altresì titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 540 del codice civile.
Dispongo che il piano terra venga destinato ad uso esclusivo di tizio (metà del giardino resta a tizio che è autorizzato a recintare la propria area che resta ad utilizzo solo suo);
RISPOSTA
Non puoi disporre questo, perché si tratta di una comunione immobiliare pro indiviso, ossia il bene immobile non è stato materialmente suddiviso in porzioni dal valore equivalente alle quote di diritto.
Dispongo che tizio possa applicare pannelli solari sul tetto occupando il 50%;
RISPOSTA
Puoi autorizzare Tizio, anche con una semplice scrittura privata ad installare i pannelli solari sul 50% del tetto del fabbricato.
Dispongo che tizio applichi canna fumaria fino al tetto.
RISPOSTA
Non puoi disporre questo, perché non puoi attribuire in uso esclusivo a Tizio il piano terra.
Indipendentemente da quello che accadrà quando beta morirà (cioè i tre fratelli diverranno proprietari delle proprie quote).
RISPOSTA
Esatto.
La signora Beta potrebbe fare testamento per lasciare a Tizio anche la quota disponibile, oltre alla quota di legittima spettante in qualità di figlio.
Ai sensi dell'articolo 537 II comma del codice civile, se i figli sono più, è loro riservata la quota di legittima dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Tizio continuerà a conservare i diritti come indicato da beta e caio e sempronio anche se sono parzialmente proprietari devono rispettare non solo un generico diritto di abitazione di tizio, ma un parziale ed esclusivo diritto di abitazione stabilito con atto notarile da beta.
Grazie
RISPOSTA
Purtroppo non è possibile realizzare le volontà di Beta, tramite atto notarile, essendo il diritto di abitazione incedibile, stante la natura strettamente personale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1022, 540, 537, 1111 del codice civile
