Le donazioni di denaro vanno considerate singolarmente ai fini del modico valore e della necessità dell'atto pubblico





Egr. avvocato, sono celibe e senza figli ma con sei nipoti che ho nominato eredi tramite testamento per atto pubblico.
Negli ultimi anni ho fatto diversi regali ai nipoti, parliamo di bonifici di 1.000 anziché 2.000 euro che considerati singolarmente, sono sicuramente donazioni di modico valore in considerazione sia del patrimonio del donante che del donatario.
Ma siamo proprio sicuri di doverli considerare singolarmente, ai fini della valutazione relativa al loro modico valore e quindi all'assenza dell'obbligo di atto pubblico di donazione?
Resto in attesa di un suo riscontro.

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 783 del codice civile, “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione (ossia la consegna del bene). La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.

Se periodicamente faccio un bonifico di qualche migliaio di euro, in favore di un nipote oppure di una fidanzata/o, importo di modico valore se singolarmente considerato, ma la sommatoria di questi bonifici, nell'arco di un anno oppure di un biennio, è pari ad esempio a 30.000 – 40.000 euro, sussiste il rischio che un interessato possa eccepire la nullità degli atti di liberalità per carenza dell'atto pubblico notarile, considerato che 40.000 euro sono un importo tutt'altro che modico?
Secondo la giurisprudenza dobbiamo considerare le donazioni dirette di denaro singolarmente ai fini del loro modico valore. Le donazioni oggetto della presente consulenza sono di modico valore perché come è giusto che sia, le consideriamo autonomamente le une dalle altre.
A conferma della mia tesi, possiamo citare un importante precedente giurisprudenziale: Tribunale di Livorno sentenza del 9/6/2025. Questa sentenza afferma chiaramente che le singole donazioni devono essere considerate separatamente, a meno che non vi sia la prova inconfutabile di un unico contratto donativo ad esecuzione frazionata. In assenza di un accordo preventivo tra donante e donatario che preveda l'esecuzione frazionata dell'atto di liberalità, ogni bonifico configura una donazione autonoma, avendone tutti i requisiti in fatto ed in diritto. In mancanza di prova scritta del contratto di donazione con prestazioni a cadenza periodica, alle singole dazioni di denaro corrisponde l’adempimento di altrettanti distinti ed autonomi rapporti obbligatori.
Chiunque sia interessato a far dichiarare la nullità delle donazioni per carenza di forma, dovrebbe dimostrare che in realtà hai stipulato un contratto ad esecuzione periodica e frazionata con i tuoi nipoti che prevede una serie di bonifici da effettuare in momenti diversi per finalità elusive della tassazione (imposta di donazione) anziché degli obblighi di legittima.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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