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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Vendita alloggio ex IACP riscatto diritto prelazione ATERP
Devo vendere un immobile pervenutomi per denuncia di successione, si tratta di un alloggio ex IACP acquistato da mia madre, per tale immobile sono già trascorsi più di 10 anni dal riscatto e ho anche estinto il diritto di prelazione dell'ATERP.
RISPOSTA
Per “riscatto” s'intende che l'immobile non poteva essere venuto a terzi oppure poteva essere venduto con un vincolo di prezzo, pertanto pagando una determinata somma, hai rimosso questi vincoli. Hai rimosso questi vincoli, ma non hai chiesto la trasformazione del diritto di superficie novantanovennale, in diritto di piena proprietà.
Hai fatto una convenzione affrancativa dei vincoli (art. 31 commi 49 bis e 49 ter della legge 448/1998), ma non una convenzione modificativa della superficie in proprietà (art. 31commi 45, 47, 48 della legge 448/1998).
Volevo sapere dato che l'atto di compravendita tra mia madre e l'ATERP riporta la dicitura "acquista la proprietà superficiaria di una porzione di fabbricato e in particolare un alloggio sito al secondo piano..." , che sulla visura catastale riporta me come titolare della superficie e il mio comune come titolare dell'area, che da un accesso agli atti ho ottenuto la licenza edilizia nella quale non vi è nessun riferimento ad una convenzione:
1) Cosa sono legittimata a vendere?
RISPOSTA
Ovviamente il diritto di superficie.
Hai fatto una convenzione soltanto affrancativa dei vincoli (art. 31 commi 49 bis e 49 ter della legge 448/1998), ma non una convenzione modificativa della superficie in proprietà (art. 31commi 45, 47, 48 della legge 448/1998).
2) Potrebbero sussistere altri vincoli alla vendita?
Grazie
RISPOSTA
No, perché ti sei affrancata da ogni vincolo, pagando un determinato importo, ma avresti dovuto versare un'ulteriore somma, per trasformare la superficie in proprietà.
Non ci sono vincoli alla vendita, ma puoi soltanto vendere il diritto di superficie.
A disposizione per esaminare gli atti in tuo possesso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Appartamento riscattato da Istituto Autonomo Case Popolari. Vendita della casa popolare.
Gentile Avvocato mia madre vedova di 90 anni due anni fá ha riscattato un appartamento di proprietá dell’IACP. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Ascoli P. Questo appartamento é stato deliberato dalla legge del 24 Dicembre 1993, n.560 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale Anno, 134 – Numero 306. Nel’ Art.20 della legge é dove sono interessato. In caso di decessione di mia madre prima dei dieci anni é possibile vendere l’immobile?
RISPOSTA
Non è possibile, in ogni caso, vendere l’immobile prima del termine di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto. L’erede dell’acquirente deceduto non potrebbe vendere l’immobile in quanto, a seguito del decesso, egli subentra negli stessi obblighi dell’acquirente. L’articolo 1, comma 20, della legge n. 560 del 24/12/1993, configura il divieto di alienazione dell’immobile, come un obbligo di natura reale e non personale che riguarda essenzialmente l’alloggio e non la persona fisica dell’acquirente; è irrilevante pertanto, il decesso dell’acquirente e la conseguente successione ereditaria. La norma infatti, recita: “gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto d’acquisto…”. Il soggetto del periodo è l’immobile, descritto nella suddetta legge. Se il legislatore avesse previsto una norma del tipo “l’acquirente degli alloggi e delle unità immobiliari non può alienare gli immobili entro un termine di dieci anni dalla data di registrazione del contratto d’acquisto”, ponendo, come soggetto del periodo, l’acquirente, l’erede avrebbe potuto vendere l’immobile, anche prima del termine decennale.
Fonti:
- LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.