Nullità del contratto con firma falsa





Sono in procinto di estinguere anticipatamente una cessione del quinto e controllando il contratto ho notato che alcune firme apposte in corrispondenza delle clausole vessatorie non sono state fatte da me anche se sono state convalidate da un intermediario della Finanziaria.

Per togliere ogni dubbio le ho fatte analizzare da un perito grafologo (CTU di Tribunale) che ha confermato che sono apocrife. Posso chiedere la nullità del contratto ?? Se il contratto viene dichiarato nullo come ci si comporta con gli importi versati e quelli a saldo ? L'intermediario (iscritto all'albo mediatori creditizi) che ha convalidato le firme false cosa rischia ?Ogni altro vs. consiglio mi sarà senz'altro utile Grazie Resto in attesa e porgo cordiali saluti



RISPOSTA



Il contratto è nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'articolo 1418 II comma del codice civile che rinvia all'articolo 1325 del codice civile. Il contratto è nullo – inesistente, per mancanza di un elemento essenziale, ossia il consenso di un parte. Ovviamente il contratto non è mai stato posto in essere … non esiste nel nostro ordinamento giuridico. Gli importo versati configurano quindi un indebito oggettivo e devono essere restituiti ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Se chi ha ricevuto tali importi era in mala fede deve restituire anche gli interessi dal giorno del pagamento. L'importo a saldo ovviamente non deve essere versato. L'intermediario, laddove fosse dimostrata la sua mala fede, rischierebbe la cancellazione dall'albo, oltre alla condanna per concorso in falsità materiale, ai sensi dell'articolo 482 del codice penale. Rischierebbe fino a sei anni di reclusione. Art. 482 del codice penale. Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Mi chiedi un consiglio: telefonare e dire che le firme sono falsa come da consulenza tecnica e quindi se non ti restituiranno quanto versato, li rovinerai con una denuncia penale … c'è poco da dire in questo caso !!! O rimborsano o sono rovinati !!! Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Riporto le norme citate nella presente consulenza. Cordiali saluti.

Art. 1418 del codice civile. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa , l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1325 del codice civile. Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

Art. 2033 del codice civile. Indebito oggettivo.

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Fonti:

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