Reclamo diniego iscrizione albo Ctu, specchiata moralità





Sono un libero professionista regolarmente iscritto all'Ordine dei commercialisti. Tempo fa ho presentato al Tribunale competente istanza di iscrizione all'Albo CTU. In data 19 gennaio u.s. il Tribunale mi ha comunicato di rigettare la richiesta d'iscrizione in quanto "pur essendosi conclusa la vicenda giudiziaria per intervenuta prescrizione del reato, la ricostruzione dei fatti contenuti in sentenza mettono in dubbio l'attendibilità delle prestazioni che potrebbero essere fornite dal richiedente allorché sia chiamato a svolgere attività peritale". Si chiarisce che la sentenza a cui si fa riferimento è stata emessa dalla Cassazione nel 1997, mentre i fatti contestati risalgono al 1987. Nella nota di rigetto il Tribunale mi informa che posso presentare reclamo, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., al Comitato presso la Corte di Appello entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione.
Posto ciò, chiedo:
1) Vi sono elementi che possono giustificare il reclamo, come il lungo lasso tempo trascorso dall'evento penale ? In caso affermativo vorrei conoscere le fonti giurisprudenziali.
2) Nella fattispecie in questione, il reclamo di cui all'art. 15 disp att. c.p.c. va presentato necessariamente tramite un legale, oppure lo posso presentare personalmente? In attesa di riscontro si saluta distintamente.



RISPOSTA



1. A mio parere non sussistono fondati elementi per proporre reclamo. Per l'iscrizione all'Albo dei CTU, il legislatore richiede il requisito della “specchiata moralità”, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile.
Tale requisito ha natura discrezionale e, pertanto, non è semplice contestare il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo dei CTU.

Art. 15. (Iscrizione nell'albo)

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Cosa prevede la giurisprudenza, a proposito di tale requisito (previsto altresì per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, vedi 17, primo comma, numero 3, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) ?



La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. (vedi Corte costituzionale, sentenza n. 311 del 1996 - Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137).

Anche la mancanza di una sentenza di assoluzione piena, può giustificare l'assenza del suddetto requisito necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo dei CTU.

2. Il reclamo può essere presentato anche personalmente, senza l'assistenza di un legale. Il termine per presentare reclamo è pari a 15 giorni. Ecco un modello di reclamo contro il diniego all'iscrizione all'Albo dei CTU.

http://www.lapetmantova.org/docs/ricorso-ctu.pdf

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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