4 Consulenze:

1 - Aggiornamento regime forfetario flat tax 2020, nuovi requisiti d'ingresso, spese non superiori a 20.000 euro e redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro





Egr. avvocato, da quest'anno, circa un quarto dei contribuenti in regime forfetario sarà costretto a uscirne, tornando alla più onerosa tassazione ordinaria IRPEF, a causa delle modifiche apportate alla disciplina dai commi 691 e 692 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019). Mi può aggiornare sulle novità della flat tax per il 2020?
Quali requisiti sono stati reintrodotti?
Quali sono i nuovi paletti per l'ingresso al regime?

RISPOSTA

I nuovi paletti per l'ingresso al regime sono:

- il requisito del sostenimento di spese, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi (fino al 2018 il limite era stato di 5.000 euro), per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari;

- Sono esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per più di 30.000 euro (non c’è esclusione se il rapporto di lavoro dipendente è cessato in quello stesso anno, sempre che non sia stato percepito un reddito di pensione, in quanto quest’ultimo rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite).

Le nuove cause che inibiscono l’accesso al regime forfetario, giuridicamente operative dal 1° gennaio 2020, saranno efficaci solo a partire dal periodo di imposta 2021, con sguardo sugli eventi verificatisi nel 2020, in ossequio alle garanzie previste dallo statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) .



Qual è il regime premiale per i contribuenti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, che però emettono esclusivamente e-fatture, ossia i forfetari elettronici?

RISPOSTA

I contribuenti che si avvalgono del forfetario e che, pur essendo di conseguenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, emettono esclusivamente e-fatture, vedono ridursi di un anno il termine di decadenza per gli accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate: gli avvisi di accertamento, che ordinariamente vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, potranno arrivare ai “forfetari elettronici” non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.



Cosa è stato abolito della legge di bilancio 2019, relativamente all'anno 2020?

RISPOSTA

Sono state abolite le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, secondo cui, a partire dal 2020, sarebbe dovuta scattare la flat tax al 20%, ossia un regime di imposizione sostitutiva con aliquota fissa, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente compresi tra 65.001 e 100.000 euro.



A chi è destinato il nuovo regime forfetario?

RISPOSTA

Alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e hanno sostenuto spese per dipendenti e collaboratori per non più di 20.000 euro lordi



Quali sono i contribuenti esclusi, in ragione della legge finanziaria 2020?

RISPOSTA

SONO ESCLUSI:
- il contribuente che utilizza regimi Iva speciali o regimi forfetari di determinazione del reddito
- il contribuente che non risiede in Italia, tranne se, residente in un altro Stato dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, produce nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo
- il contribuente che effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- il contribuente che partecipa ad associazioni, società di persone, imprese familiari o aziende coniugali oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente dall’esercente attività d’impresa, arte o professione
- il contribuente che esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta. Fanno eccezione coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il tirocinio professionale, ossia il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o professione
- il contribuente che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che in quello stesso anno il rapporto di lavoro dipendente sia cessato, senza percepire un reddito di pensione



Quali sono le semplificazioni previste dal regime per i contribuenti?

RISPOSTA

AI FINI IVA
-Non applicazione dell’imposta ai clienti (né detrazione di quella sugli acquisti) -Esonero da liquidazione e versamento del tributo e da obblighi contabili e dichiarativi: registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti; tenuta e conservazione di registri e documenti, tranne le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione annuale; fatturazione elettronica

AI FINI IMPOSTE DIRETTE

-Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili -Esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale -Non effettuazione delle ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti -Non assoggettamento a ritenuta d’acconto dei ricavi/compensi percepiti -Riduzione da 5 a 4 anni del termine per la notifica di accertamenti (vale solo per chi volontariamente si avvale per tutte le operazioni della fatturazione elettronica)

La base imponibile si ottiene applicando ai ricavi o compensi, in base al principio di cassa, un coefficiente, diversificato in funzione dell’attività esercitata. Costi e spese non rilevano, eccetto i contributi previdenziali obbligatori, deducibili dal reddito calcolato a forfait.

Si applica un’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se:
-non si tratta di prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (praticantato escluso);
-in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, i suoi ricavi/compensi dell’anno precedente non superano la soglia d’accesso;
-nei tre anni antecedenti, non è stata esercitata attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata

I versamenti si effettuano come per l'Irpef: due acconti a giugno e novembre, con saldo a giugno dell’anno successivo. Questi i codici tributo da indicare nell’F24: “1790” (acconto prima rata), “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione), “1792” (saldo)

La fuoriuscita dal regime della nuova flat tax 2020, avviene dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti o si verifica una causa ostativa, anche se a seguito di accertamento divenuto definitivo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Flat tax: professionista socio di srl senza controllo societario entra nel regime forfettario





Un avvocato con un volume di affari inferiore ai 65.000 ¬ è socio e legale rappresentante di una società semplice con attività agricola di piccolissime dimensioni. Può entrare nel regime fiscale dei forfettari; se invece fosse socio di una SRL, potrebbe entrare nel regime fiscale dei forfetari, in base alla legge finanziaria per l'anno 2019?

Grazie

RISPOSTA



Sì, confermo; l'avvocato socio di società semplice con attività agricola di piccolissime dimensioni, può entrare nel regime fiscale dei forfettari, ai sensi di quanto previsto dai commi 9 e 11 della legge di bilancio per l'anno 2019, legge n. 145 del 31/12/2018, oltre che alla luce di quanto previsto dalla risoluzione del 7 marzo del 2011, la n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate:

l’Agenzia delle Entrate, in riferimento al vecchio regime dei minimi, aveva riconosciuto per il socio di società semplice agricola, la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’attività da professionista.

Se il socio partecipa ad una società che, svolgendo esclusivamente attività agricola e attività connesse nei limiti dell’art. 32 TUIR, consegue reddito agrario, tale partecipazione non preclude a detto soggetto la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’ulteriore attività professionale che lo stesso intende svolgere.

Siccome l'agenzia delle entrate non ha modificato la predetta risoluzione né l'ha revocata, è ragionevole sostenere che, in linea generale, il possesso di una delle partecipazioni in una piccola società di persone, avente ad oggetto attività agricola, non possa precludere l’accesso al regime agevolato se dalla stessa non deriva un reddito qualificabile da lavoratore autonomo oppure da imprese (quindi redditi esclusivamente fondiari). Il ragionamento della risoluzione 27/E, non essendo stato smentito ad oggi dall'agenzia delle entrate, deve pertanto estendersi anche al regime forfetario – mini flat tax.

Passiamo ad affrontare l'argomento dell'avvocato socio di una SRL “trasparente”; in Parlamento, in sede di approvazione definitiva alla legge di bilancio, è stata apportata una rilevante modifica alla flat tax per i “piccoli” contribuenti Iva, ossia è stata modificata la nuova versione del regime forfetario per titolari di redditi di lavoro autonomo (artisti e professionisti) o d’impresa (commercianti, artigiani) di dimensioni ridotte (commi 9-11).
È stata modificata la norma che, inizialmente, aveva sancito l’esclusione dalla disciplina agevolativa - oltre per chi partecipasse a società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti”, così come già previsto dal vigente “forfetario” - anche per chi avesse detenuto una qualsiasi partecipazione in una Srl o in un’associazione in partecipazione. Sarebbero rimasti fuori dalla flat tax infatti, molti cittadini fruitori per il semplice fatto di possedere una partecipazione in una società a responsabilità limitata. Al regime forfetario della flat tax potranno accedere anche coloro che hanno quote in Srl in percentuale non idonea a determinarne il controllo e finanche chi detiene quote di controllo, ma a patto che la società non svolga attività riconducibili a quelle svolte individualmente con la partita Iva.
Qual è la “ratio” di questa norma? Evitare che il contribuente utilizzi dapprima la ditta individuale per svolgere la sua attività, salvo poi in seguito utilizzare la Srl, a causa del raggiungimento del limite di ricavi concesso dalla flat tax al lavoratore autonomo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Flat tax al 5% per le start up per i primi cinque anni di attività





Vorrei gentilmente sapere chi può intraprendere il lavoro in regime dei minimi al 5% e per quanto tempo può restarci.

RISPOSTA



Il vecchio regime dei minimi è stato introdotto dall'articolo 27 comma 3 del decreto legge 98/2011.
Dal primo gennaio 2015, il regime dei minimi è stato sostituito dal nuovo regime forfettario, pertanto nell'anno 2019, il regime dei minimi, inizialmente previsto dal decreto legge 98/2011, resta in vigore soltanto per coloro che essendo già in attività, continuano a possedere i requisiti di permanenza nel vecchio regime.
Siccome hai utilizzato il termine “intraprendere” presumo che tu faccia riferimento alla flat tax per le start up, ossia per coloro che aprono la partita Iva nel 2019, con aliquota ridotta al 5% rispetto al 15%. Tale opzione rientra comunque nel nuovo regime forfetario previsto dall'ultima legge di bilancio (Legge, 30/12/2018 n° 145).

Ricordiamo il funzionamento del regime forfettario – flat tax 2019: il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfetario si determina, alla luce del principio di cassa, applicando all’ammontare dei compensi incassati uno specifico coefficiente, differenziato in base all’attività esercitata.
Le spese sostenute, quindi, non hanno alcuna rilevanza, ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori; si tratta dell’unico costo defalcabile dal reddito determinato forfetariamente e, qualora gli risultino superiori, la relativa eccedenza può essere portata in diminuzione, come onere deducibile, dal reddito complessivamente determinato.
Determinato il reddito imponibile, ad esso si applicherà l’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le stesse regole previste per l’Irpef, cioè con due acconti a giugno e novembre ed il saldo a giugno dell’anno successivo.

L’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività (flat tax applicata alle start up), se: -l’attività non è la semplice prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o professione;
-in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i compensi realizzati da quest’ultimo l’anno prima non superano il limite previsto per la specifica attività;
-nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non ha esercitato attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata.

Tanto premesso, rispondo alla tua domanda: l'aliquota agevolata del 5% si applica per i primi cinque anni di attività (2019 anno di apertura attività, 2020, 2021, 2022, 2023).



Inoltre volevo sapere se una persona con lavoro dipendente e con un'altra attività regolata con il contratto di COCOPRO può aprire una partita iva con il regime forfettario. Grazie e cordiali saluti.

RISPOSTA



Come probabilmente già sai, può beneficiare del regime forfettario – flat tax anche la partita IVA che contestualmente svolge lavoro dipendente.
Oggi può entrare nel regime forfetario (cosa che non era possibile in vigenza delle precedenti regole) il lavoratore dipendente con un reddito di 45.000 euro, a condizione che la maggior parte dei compensi percepiti per l’attività a partita Iva non provenga dallo stesso datore con cui ha il rapporto di lavoro dipendente o da una sua controllata. È stato invece confermato dalla legge finanziaria, l’altro paletto all’accesso, rappresentato dal fatto di operare l’attività imprenditoriale o professionale nei confronti prevalentemente di soggetti con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nelle due precedenti annualità ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. La disposizione vuole impedire la corsa all’apertura di partite Iva da parte di chi attualmente ha un rapporto di lavoro dipendente, con l’unico scopo di fruire dei benefici fiscali del regime.

Il contratto cocopro ?
I redditi dei cocopro, cioè di chi svolge collaborazioni coordinate e continuative a progetto, da tempo sono assimilati al reddito di lavoro dipendente: fanno eccezione le sole collaborazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione del contribuente, le quali sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro autonomo. Ai cocopro, dunque, si applicano le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e le stesse detrazioni.
In considerazione dell'assimilazione del reddito del cocopro al reddito del lavoratore dipendente (salvo il caso di collaborazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione), ritengo che il contratto a progetto debba essere trattato alla stregua del contratto di lavoro dipendente, quindi ritengo che non possa essere considerato ostativo all'ingresso nel regime forfettario (fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti dalla legge); ad ogni modo, per quanto riguarda la contemporanea presenza di un contratto cocopro, l'agenzia delle entrate non si è ancora espressa con una sua circolare ! Ritengo tuttavia che la mia tesi debba essere considerata condivisibile, in ragione della natura del reddito del cocopro.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

4 - Flat tax start up, la carica di amministratore non socio di SRL non è ostativa al regime forfettario agevolato del 5% per il nuove attività professionali, imprenditoriali





Un ragazzo di 24 anni, amministratore di società SRL dove percepisce un compenso annuo di circa 5.000 Euro, deve aprire la partita iva, il volume di affari dei primi anni dovrebbe essere intorno ai 16.000 Euro. Può usufruire del regime forfettario agevolato del 5%. La carica di amministratore è ostativa? Grazie cordiali saluti

 

RISPOSTA



Nessuna norma della legge di bilancio per il 2019 vieta che un socio amministratore di una SRL in regime ordinario di tassazione possa aderire al regime forfettario.
Mi sembra di capire che l'amministratore in questione non sia anche un socio della società; si tratta di un amministratore privo della qualifica di socio!
Con l'attuale flat tax è scomparsa anche la causa ostativa rappresentata dal fatto di aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, sostituita dal motivo ostativo nei confronti di soggetti con i quali sono pendenti rapporti di lavoro o lo erano nei due anni precedenti.

L’imposta è ridotta al 5% (flat tax start up) per i primi cinque anni di attività, se:
-l’attività non è la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o professione;
-in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi/compensi realizzati da quest’ultimo l’anno prima non superano il limite previsto per la specifica attività; -nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non ha esercitato attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata.

La qualifica di amministratore di Srl non osta all’utilizzo del regime fiscale forfettario, anche perché la relativa normativa non pone un divieto esplicito per chi svolge tale incarico societario. Né tanto meno l'amministratore di una società deve aprire un'apposita partita Iva per svolgere appunto la funzione di amministratore societario!
La carica di amministratore non è ostativa, visto che è esercitata senza avere aperto una partita Iva “ad hoc”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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