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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Convenienza riscatto soft della laurea entro il compimento dei 45 anni d’età





Preg.mo avvocato, ho 39 anni e vorrei una consulenza che possa essere di aiuto per capire la convenienza di avvalersi del riscatto soft della laurea, previsto dall'attuale Governo.
Il riscatto è valido sia per il diritto e sia per la misura della pensione?

RISPOSTA



Sì, il “riscatto soft della laurea” è valido sia per il diritto e sia per la misura della pensione. Tale riscatto però, è limitato ai periodi di studi ricadenti successivamente al 31 dicembre 1995 (valutati con il sistema contributivo), nonché entro il compimento dei 45 anni d’età.
Tramite il riscatto si ottiene a proprie spese, la copertura previdenziale di periodi per i quali il lavoratore non ha contributi già pagati. Il riscatto è sempre oneroso, anche se agevolato dal punto di vista fiscale perché le somme versate possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i contributi obbligatori. La collocazione della nuova norma nell’art. 2 del dlgs n. 184/1997 rende la nuova facoltà esercitabile sia a quanti sono già occupati sia a coloro che non ancora hanno cominciato a lavorare. Perché si chiama riscatto soft? L'onere del riscatto è agevolato, perché calcolato sul livello minimo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel 2019. Ad esempio per riscattare una laurea breve triennale sarà necessario versare il 33% di 15.878 moltiplicato per tre. Risultato: 15.720 euro. La somma può essere rateizzata.

Possono riscattare gli studi anche i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa. In tal caso, il contributo è versato all’Inps che lo conserva e rivaluta secondo le regole del sistema contributivo; l’onere di riscatto è fiscalmente deducibile, cioè va a ridurre l’imponibile Irpef dell’interessato; qualora questi non percepisca reddito, il relativo onere diviene detraibile dall’Irpef dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico (il padre o la madre, per esempio), nella percentuale del 19% dell’importo pagato. La domanda di riscatto non è soggetta a termine e, pertanto, può essere presentata in qualunque momento; sarà conveniente fare subito una richiesta, all’inizio della carriera, in modo che la retribuzione/compensi siano d’importo il più basso possibile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici
 

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