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1 - Novità regime forfettario flat tax partite Iva, legge di bilancio 2020





Gentilissimo avvocato, a poche settimane dall'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2020, quali novità relative al regime forfetario?
Mi riferisco al disegno di legge atto Senato n. 1586 del 2 novembre 2019.

 

RISPOSTA



Per quanto riguarda il regime forfetario – flat tax, dobbiamo registrare un passo indietro, rispetto a quanto programmato dal precedente governo che aveva previsto con decorrenza dall’anno d’imposta 2020, l’estensione del regime sostitutivo – flat tax alle partite Iva con ricavi/compensi fino a 100.000 euro, seppure con alcune differenze rispetto alla versione molto più semplificata per gli “under 65.000”; non se ne farà più nulla.
Il disegno di legge portato all'attenzione del Parlamento presenta le seguenti proposte modificative:

- per essere ammessi al regime forfettario, oltre al requisito reddituale, occorre aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;

- in aggiunta alle ipotesi di non applicazione della flat tax, non può avvalersi del regime forfetario, il soggetto che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione, in quanto quest’ultimo rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite;

- i contribuenti il cui fatturato annuo è costituito esclusivamente da fatture elettroniche (adempimento non è obbligatorio per i forfetari) vedono ridursi di un anno il termine entro il quale l’amministrazione fiscale può svolgere attività di accertamento;

- ogni qual volta, per il riconoscimento del diritto o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, deve farsi riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene in considerazione anche il reddito assoggettato al regime forfetario.

Staremo a vedere quale sarà il testo di legge che sarà approvato dalle due Camere del Parlamento!

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

2 - Novità flat tax regime forfettario causa ostativa detenzione quote societarie





Un medico socio di una società professionale con poteri di amministrazione vorrebbe aprire una partita Iva individuale forfettaria poi uscire definitivamente dalla società nei prossimi mesi. E' possibile? Grazie

 

RISPOSTA



Dal contenuto del tuo quesito, immagino che tu sia al corrente della circolare dell'agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019 (il link è presente nelle fonti).
Di seguito il passaggio della circolare che consente di dare risposta favorevole al medico in questione:

“In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

In generale, possiamo argomentare quanto segue: il medico è socio di una società professionale, quindi di una società di persone, nonché amministratore della stessa. La società in questione è lo strumento attraverso il quale il medico svolge la sua attività autonomo – professionale.

La legge di bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, ha previsto il divieto per la partita iva individuale forfettaria, di essere contemporaneamente socio di società di persone, associazioni in partecipazione, imprese familiari ed SRL in regime di trasparenza.

Viene escluso dalla flat tax anche colui che ha un controllo diretto o indiretto di SRL.
Il medico socio di una società di persone non potrebbe beneficiare della flat tax, a causa del suo status di socio (tra l'altro di una società che svolge la stessa attività professionale che egli svolgerebbe autonomamente !!!). Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;

Ad ogni modo, soltanto per l'anno 2019, in ossequio allo statuto del contribuente, l'interpretazione della norma di legge relativa alla causa ostativa di cui alla lettera d) (partecipazione società di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone tanto per intenderci ...), da parte dell'agenzia delle entrate, è favorevole per il medico in questione:

Riporto di seguito alcuni passaggi della circolare n. 9/2019 dell'agenzia delle entrate e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso:

“La nuova formulazione letterale della lettera d), letta perciò alla luce della menzionata ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla, fatto salvo quanto si dirà infra con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l..

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.
Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali; …

In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

Cordiali saluti.

 

Fonti: