Riduzione 50% base imponibile IMU comodato parenti, agevolazione sconto IMU 25% locazioni a canone concordato
Gentilissimo avvocato, vorrei una consulenza in materia di ipotesi di riduzione della base imponibile ai fini IMU e di sconto dell'imposta.
Mi conferma per l'anno in corso, la riduzione del 50% della base imponibile IMU, per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta?
Cosa si prevede invece per gli immobili locati a canone concordato? Quale sconto ai fini IMU?
Resto in attesa della consulenza richiesta.
Cordiali saluti.
RISPOSTA
Confermo quello che hai scritto nella tua richiesta di consulenza, in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 747 della legge 160/2019: la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Lo sconto del 50% per gli immobili concessi in comodato, è previsto in presenza dei seguenti presupposti:
- Contratto registrato: il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato.
- Parenti di primo grado: lo sconto del 50% si applica solo se il comodato è tra genitori e figli o tra parenti in linea retta di primo grado.
- Uso come abitazione principale: l'immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale.
- Esclusione delle categorie di lusso: l'immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
- Residenza nel comune: il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato.
- Possesso di un solo altro immobile: il comodante deve possedere solo un altro immobile in Italia oltre alla casa principale. - la riduzione non si applica se il proprietario possiede tre o più immobili, o se la prima e seconda casa si trovano in comuni differenti,
Non è più necessario inviare la dichiarazione per la riduzione dell'IMU in caso di comodato gratuito tra parenti di primo grado.
L’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019 prevede uno sconto d'imposta del 25%, ai fini IMU, per gli immobili affittati a canone concordato. La riduzione deve essere calcolata dopo avere applicato l’eventuale aliquota ridotta, deliberata dal Comune per le locazioni “calmierate”.
Facciamo un esempio: il comune alfa fissa un'aliquota agevolata al 7,6 per mille, riservata agli appartamenti affittati a canone concordato e utilizzati dall’inquilino come abitazione principale, ed una ordinaria del 10,6 per mille, per tutti gli altri fabbricati. La riduzione dell'imposta pari al 25% deve essere calcolata, soltanto dopo aver quantificato l’imposta con l’aliquota (agevolata) inferiore deliberata dal Comune. Lo sconto del 25% si applica ai contratti a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
La fruizione dell’agevolazione deve essere espressamente indicata nella dichiarazione IMU.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
