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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Obbligo fatturazione elettronica per i medici
Un medico esente dalla fatturazione elettronica vorrebbe sapere se per l'utilizzo di alcune apparecchiature mediche da parte di un medico è obbligato ad emettere fattura elettronica.
RISPOSTA
Sì, a mio parere è obbligato in ragione dei seguenti motivi: leggiamo innanzitutto la norma ossia l'articolo 10 bis del collegato fiscale (Decreto legge 119/2018) alla legge di bilancio 2019.
1. “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.
ATTENZIONE: … con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria !!!
Il “collegato fiscale” ha apportato alcune modifiche alla fatturazione obbligatoria (articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015), con l’obiettivo di rendere un po’ meno oneroso l’avvio dell’obbligo.
Dall’obbligo generalizzato sono esclusi:
- i lavoratori autonomi e le imprese che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”)” e quelli che rientrano nel regime forfetario per soggetti di dimensioni ridotte
- i piccoli produttori agricoli in regime Iva agevolato, cioè che hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari entro i 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici.
A questi casi di esclusione, il collegato fiscale ha aggiunto le seguenti ulteriori fattispecie: - i soggetti non residenti, meramente identificati in Italia ai fini Iva, senza cioè una stabile organizzazione nel nostro Paese;
- le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario opzionale di cui alla legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro;
- per il 2019, gli operatori sanitari (medici, Asl, aziende ospedaliere, farmacie, parafarmacie, veterinari, ottici, psicologi, infermieri, ecc.), con riferimento alle fatture i cui dati già trasmettono al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Facciamo un esempio: il medico Tizio è un'ecografista con studio medico privato ed attrezzatura propria per effettuare le ecografie.
Il medico Caio si “appoggia” allo studio medico di Tizio, pagando una determinata somma di denaro a Tizio per l'utilizzo dell'attrezzatura.
Tizio deve emettere fattura elettronica per l'importo corrisposto da Caio, giacché non si tratta di fatture i cui dati sono stati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Si tratta di fatture non comprese dall'articolo 10 bis del collegato fiscale.
Deve pertanto essere emessa fattura elettronica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.