Attività trading on line non necessita di partita iva e di posizione INPS
Sono un pensionato dal 2008, non ho altri redditi oltre alla pensione, e ogni anno presento la mia dichiarazione tramite il CAF Cisl del mio paese. Dal 22.10.2006 (e continuo) faccio trading on line con IQ Option, una società registrata (come tutte le altre simili) a Cipro.
Sono in perdita rispetto a quanto ho investito (in pratica non ho plus valenze ma solo minus valenze) ma non ho mai dato notizia all'Agenzia delle Entrate di questa attività, ritenendo che fosse superfluo, vista l'assenza di guadagni. Questa mattina, però, un conoscente mi ha detto che avrei comunque dovuto dare comunicazione di questa attività al fisco, pena sanzioni... E' vero? E se è così, come e con quali costi posso rimediare e mettermi in regola? Grazie per la consulenza.
RISPOSTA
Non è vero!
Il trading online è un’attività che può essere esercitata senza bisogno di aprire la partita IVA e senza una posizione Inps.
A maggior ragione se viene esercitato in maniera non professionale, peraltro occasionalmente da un pensionato. Nessuna comunicazione preventiva al fisco! Non sussiste obbligo in tal senso!
Sussiste obbligo invece di assoggettare i proventi all'imposta sostitutiva del 26% (con dichiarazione dei redditi in caso di opzione del regime dichiarativo)
Se tali redditi sono percepiti da soggetto persona fisica, non afferente attività di impresa, tali proventi sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%. Si tratta di redditi “diversi”, come ribadito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 102/E/2011, ai sensi dell'articolo articolo 67, comma 1, lett. C-quater), tassati secondo l'articolo 68, comma 8, del DPR n. 917/86 (testo unico imposte sui redditi).
Il regime dichiarativo è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Secondo questo regime è il contribuente stesso che deve provvedere alla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati. Inoltre, è lo stesso soggetto a dover calcolare e versare l’imposta sostitutiva del 26%, SOLTANTO in presenza di proventi.
Attenzione, il provento deve essere calcolato su base annuale! In base a quello che mi scrivi, mi sembra di capire che tu abbia realizzato minusvalenze, per ogni singolo anno d'imposta! Se nel singolo anno d'imposta invece, hai realizzato proventi, avresti dovuto presentare la dichiarazione dei redditi per quell'anno d'imposta.
La dichiarazione dei redditi può essere presentata anche per utilizzare le minusvalenze da trading, a titolo di riduzione di eventuali plusvalenze per gli anni successivi.
Tuttavia se dimentichi di riportare le minusvalenze nel Modello Redditi non potrai più utilizzarle in riduzione di eventuali plusvalenze negli anni successivi.
Tanto premesso, negli ultimi cinque anni d'imposta (quelli ancora accertabili) hai sempre realizzato minusvalenze ? Oppure ci sono state annualità “in bonis”? In tal caso sarebbe una fregatura, visto che non hai dichiarato le minusvalenze, quindi non potresti portarle in compensazione con l'eventuale plusvalenza!
Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
- Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 102/E/2011 - Consulenza giuridica - Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market
