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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Calcolo imposta di successione nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia
Salve, vorrei una stima (mi interessa il meccanismo) del calcolo dell’imposta di successione, ho qualche dubbio su come si calcoli, tenendo conto di presunzione gioielli e mobilia, franchigie ed una donazione.
Eventuale sanzione per lieve ritardo nella presentazione della dichiarazione oltre l'anno dal decesso. Situazione: venuta a mancare la moglie, resta marito e due figli; quote 1/3 1/3 1/3.
Attivita'-passivita': 4.000.000
Donazione a favore di figlio A : 100.000
Il dubbio su presunzione del 10% e' su che cifra applicarla: se sul valore globale netto o su quote dei singoli al netto delle rispettive franchigie( cifra diversa per ognuno ).
RISPOSTA
Sul valore globale netto imponibile, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del DLGS n. 346/1990 che prevede quanto segue: “Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”.
L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
Fanno parte dell'attivo ereditario anche le somme di denaro depositate sui conti correnti, e, quindi, è necessario calcolare anche su quelli la presunzione del 10 %, che riguarda la mobilia, i gioielli ed il denaro inteso come contante liquido presente, per esempio, in casa o in cassaforte.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 2 del DLGS n. 346/1990, non si devono considerare le quote dei singoli eredi, al netto della rispettive franchigie. La norma non considera le quote dei singoli eredi, ma il valore globale netto imponibile.
Si tratta certamente di una norma assurda da abrogare, visto e considerato che nessuno più conserva il denaro contante in casa … a maggior ragione se questo governo dovesse incentivare la moneta elettronica, come prospettato fino ad oggi …
Per la tardiva presentazione della dichiarazione non ho ben capito se si possa usare il ravvedimento operoso ( entro 15 giorni quello 'sprint' , o entro 30 giorni quello breve ) ; oppure sia un forfait di 250€ fissi per dichiarazione tardiva ( se si resta nei 90 giorni ), che ho letto da altra fonte.
RISPOSTA
La denuncia deve essere presentata dall’erede o dai soggetti legittimati (per esempio, legatari o curatore dell’eredità giacente) entro il termine di 12 mesi dall’apertura della successione, ossia dalla data del decesso.
Per le dichiarazioni omesse l’articolo 50 del Dlgs 346/1990 prevede le seguenti sanzioni:
• dal 120 al 240% nel caso siano dovute maggiori imposte;
• da 250 a 1.000 euro, se non sono dovute le imposte.
Se la dichiarazione è stata omessa, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (ossia entro il termine di 6 anni dall’apertura della successione).
Qualora la denuncia venga presentata con un ritardo di 30 giorni, applicando appunto il ravvedimento operoso, sono previste, rispettivamente, le seguenti riduzioni: dal 60% al 120% (in caso di dichiarazione con obbligo di pagamento dell'imposta di successione) e da 150 a 500 euro (in caso di dichiarazione senza obbligo di pagamento dell'imposta di successione).
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro, ma comprende beni immobili, sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione (necessaria per volturare in seguito l'immobile in favore degli eredi), ma non sarà liquidata alcuna imposta.
E' chiaro questo fondamentale passaggio?
Nel tuo caso, sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione con pagamento di imposta. Per la dichiarazione omessa, la sanzione è normalmente pari ad un importo dal 120 al 240% delle imposte non versate.
Con il ravvedimento operoso entro 30 giorni, la sanzione si riduce dal 60% al 120% delle imposte non versate.
Non solo … sempre con l’applicazione del procedimento del ravvedimento operoso, le percentuali appena indicate (60% delle imposte non versate) possono beneficiare di tutte le riduzioni previste dalla disciplina ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, ossia essere ridotte da un minimo di 1/10 ad un massimo di 1/5.
Diciamo quindi che il ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza, conviene parecchio ...
(NOTA BENE IL COMMA 1 LETTERA A)
Articolo 13 del dlgs 472/1997
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il versamento sprint entro 15 giorni dalla scadenza?
Si applica per gli omessi versamenti d'imposta!
In questo caso, è stata omessa la dichiarazione, quindi l'ufficio non ha potuto liquidare l'imposta di successione.
Si applica la riduzione ad 1/10 del minimo, in caso di adempimento nei 30 giorni successivi alla scadenza.
A conferma:
Ravvedimento – come regolarizzare
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.