IMU dovuta dall'usufruttuario dell'immobile rinuncia all'eredità del nudo proprietario





Buon pomeriggio.
Mio padre (83 anni) è usufruttuario di una "seconda casa" I cui nudi proprietari siamo io e mio fratello. Non avendo pagato qualche bolletta di Imu e Tasi desideravo sapere se quando papà morirà saremo io e mio fratello a pagare questi debiti?
Grazie

RISPOSTA

Il nudo proprietario non è soggetto passivo ai fini IMU, quindi non è obbligato al pagamento dell'imposta IMU/TASI. La norma relativa alla soggettività passiva del tributo non è contemplata nell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, ma la si ricava tacitamente per effetto del generico rinvio operato dal comma 1, art. 13 del D.L. n. 2014 agli artt. 8 e 9 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”; in base al tenore letterale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011; di conseguenza, con particolare riferimento agli immobili, costituisce soggetto passivo dell’IMU:

• Il proprietario, ossia colui che, in base all’art. 832 del Codice Civile, ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico;
• L’usufruttuario, cioè colui che ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Secondo l’art. 981 del Codice civile, inoltre, l’usufruttuario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalle disposizioni relative all’usufrutto.

Alla morte di tuo padre, i suoi figli insieme al coniuge del “de cuius” (se la moglie è ancora in vita) saranno chiamati alla successione ereditaria; saranno chiamati ad accettare oppure a rinunciare all'eredità.
In caso di rinuncia all'eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, non erediterete i debiti fiscali di vostro padre. Per fare la rinuncia all'eredità bisogna recarsi dal notaio di propria fiducia, oppure presso la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione di rinuncia viene poi inserita nel registro delle successioni.

Art. 519 del codice civile - Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.


Di seguito, la documentazione che occorre per la rinuncia all'eredità e le relative spese:

Rinuncia all’eredità

Se accetterete l'eredità di vostro padre, risponderete anche dei suoi debiti fiscali.

Se accetterete l'eredità con beneficio di inventario (procedendo all'inventario dei beni intestati a vostro padre), risponderete dei debiti fiscali, entro i limiti della quota di eredità ricevuta a titolo successorio. Secondo l'articolo 490 del Codice Civile infatti, l'accettazione con beneficio d'inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un'eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

Tanto premesso, quali sono i beni intestati a vostro padre?
Se tuo padre non ha beni, vi conviene rinunciare all'eredità alla sua morte.
Qual è il valore dei debiti fiscali?
Immagino che tuo padre percepisca una pensione; se tuo padre dovesse morire ad esempio a novembre, rinunciando all'eredità, rinuncereste anche alla sua tredicesima (una tredicesima piuttosto importante … ). Tanto premesso, l'importo dei debiti fiscali è superiore oppure inferiore alla tredicesima di vostro padre?
Spero di essere stato abbastanza concreto; resto in attesa di riscontro per concludere la presente consulenza.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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