Nuova IMU tassazione aree pertinenziali





Gentile avvocato, un parcheggio, potenzialmente edificabile, è ubicato in zona contigua ad un fabbricato; il parcheggio è potenzialmente edificabile giacché rientra nel PRG – piano regolatore generale vigente nel comune di xxxxxxxxx.
Fino all'anno 2019, il possessore del parcheggio, l'ha sempre considerato fiscalmente, quale pertinenza del fabbricato, quindi non tassabile in via autonoma ai fini IMU.
Fino al 2019, il possessore del parcheggio, proprietario dell'area, l'ha sempre indicata nella dichiarazione IMU come bene pertinenziale, senza obbligo di versamento dell'imposta.
Cosa cambia con la nuova IMU?

 

RISPOSTA

 

I parcheggi e le aree fabbricabili contigue ai fabbricati non sono tassati ai fini IMU soltanto se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche e sono accatastate unitamente al fabbricato.
La nuova Imu di cui all'articolo 1 comma 741 lettera a) della legge 160/2019, modifica il concetto di area pertinenziale al fabbricato.
Attenzione: la nuova disciplina è in vigore dallo scorso primo gennaio 2020.
per definire l'area pertinenziale occorre

verificare se la destinazione pertinenziale dell'area edificabile è ricavabile dallo strumento urbanistico vigente nella zona di ubicazione dell'unità che ne ha consentito l'edificazione.

Accertata la suindicata circostanza, si deve procedere all'accatastamento unitario con il fabbricato tramite Docfa. Se si procede in tal senso entro il 16 marzo 2020, si pagherà l'Imu soltanto per gennaio e febbraio 2020.
In passato dovevamo fare riferimento a quanto statuito dalla Corte di cassazione ai fini della configurazione della natura pertinenziale dell'area:
1.indicazione in dichiarazione dell'area destinata a parcheggio
2.asservimento dell'area a servizio del fabbricato (articolo 817 del codice civile)
3.impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. 10232/2018

Attualmente occorre
1.esaminare lo strumento urbanistico generale o attuativo: prevede zone pertinenziali a fabbricati?
2.procedere con l'accatastamento unitario che, essendo un elemento costitutivo della fattispecie, non potrebbe avere effetti retroattivi ai fini della tassazione
3.l'accatastamento unitario dell'area pertinenziale al fabbricato sostituisce la dichiarazione Imu, in quanto tutti i dati risultanti dalla banca dati catastale, si considerato di diritto, come dichiarati all'ufficio tributi comunale, ai fini Imu.

Attenzione: molti proprietari di aree pertinenziali, destinate non soltanto a parcheggio, rischiano di venire a conoscenza dei nuovi criteri di tassazione, soltanto al momento del pagamento del saldo Imu.
Con questa riforma il legislatore ha certamente inteso ampliare la base imponibile dell'imposta comunale, a beneficio dell'erario.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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