Nuova IMU tassazione terreno agricolo che diventa area edificabile





Il mio comune ha adottato il piano regolatore generale lo scorso 24 febbraio 2020; a seguito del nuovo PRG, l'area di mia proprietà è diventata edificabile con destinazione a edilizia abitativa. Fino a ieri avevo sempre tassato l'area come terreno agricolo senza presentare la dichiarazione IMU, ma adesso con la nuova IMU, cosa devo fare?
Cosa accade in caso di rilascio del permesso a costruire?

 

RISPOSTA

 

L'articolo 741 lettera d) della legge di bilancio per l'anno 2020, n. 160/2019, definisce cosa dobbiamo intendere per “area fabbricabile”, ossia “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita' di espropriazione per pubblica utilita'”.

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; L'attribuzione della qualifica di area edificabile ha effetti immediati ex nunc, pertanto il suolo di tua proprietà, sarà tassato ai fini Imu, nell'anno 2020, per due mesi come terreno agricolo e per dieci mesi come area edificabile. Occorre presentare la dichiarazione Imu per l'anno 2020 e si terrà conto della situazione immobiliare dell'anno corrente, soltanto al momento del pagamento del saldo Imu e non al momento dell'acconto. La base imponibile sarà determinata dalla data di adozione del piano regolatore generale.
Attenzione, contrariamente a quanto previsto in passato dal legislatore, l'efficacia dell'attribuzione della qualifica di edificabilità dell'area è immediata e non differita all'anno successivo.
Sono esenti soltanto le quote dei terreni possedute dai coltivatori diretti oppure da soggetto IAP, ossia la persona fisica che dedica almeno il 50% del tempo all'attività agricola dal quale deriva almeno il 50% dei ricavi oppure la società con espressa previsione nello statuto quale oggetto sociale esclusivo delle attività agricole. Nelle società di persone almeno un socio deve avere la qualifica di IAP; nelle società di capitali almeno un amministratore.

In caso di rilascio del permesso a costruire nell'anno 2020 su area edificabile già inclusa nello strumento urbanistico generale (precedentemente rispetto al 2020), la concessione edilizia incide con effetto immediato sul valore dell'area, ai fini della nuova Imu, che viene incrementato appunto dal momento del rilascio del permesso a costruire.
Entro il 30 giugno 2021 deve essere presentata la dichiarazione di variazione ai fini IMU.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: