Cappotto termico singola proprietà condomino superbonus 110%





Buonasera, sono comproprietario di un appartamento in un condominio con altre 12 unità immobiliari.
Sarei interessato a sfruttare il bonus 110% per usarlo come attività trainante per sostituzione infissi e caldaia sulla mia unità immobiliare. Ho chiesto la convocazione di un'assemblea per parlarne ma non ci sono i millesimi per convocarla e, anche se ci fossero, non si raggiungerebbe il numero legale di rappresentanti per deliberare.
Ho però trovato questa interessante Faq dell'agenzia delle entrate al link:

FAQ Superbonus 110

dove, cito testualmente(virgolettato): " D. Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l'isolamento termico (il cosiddetto "cappotto termico") sull'involucro esterno dell'intero edificio, utili per l'efficientamento energetico. Se realizzo il cappotto termico solo sulla porzione dell'involucro esterno relativa al mio appartamento posso usufruire del Superbonus? R. Sì, se l'assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l'intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre che l'intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020. Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 408 del 24 settembre 2020. " Faccio presente che un condomino 2 anni fà ha eseguito il cappotto sulla sua singola unità immobiliare.

Premesso questo, vorrei sapere:
1) Se posso rivolgermi alla magistratura per richiedere la convocazione di un'assemblea urgente qualora non si riuscisse a convocare l'assemblea condominiale e/o non si raggiungesse il numero legale minimo.

2) Se posso eseguire i lavori in assenza di autorizzazione condomini, come da faq, sulla base che esiste già un precedente.

3) Altre azioni che posso fare
Grazie

 

RISPOSTA

 

1)A mio parere, non è necessario convocare l'assemblea condominiale, per i seguenti motivi: esaminiamo la risposta 408/2020 dell'agenzia delle entrate in allegato.

Il contribuente che pone la domanda, nella parte narrativa della stessa, scrive quanto segue:

“Tuttavia, l'assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unitàimmobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l'intervento sulle solesuperfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previonulla osta degli enti competenti”.
Evidentemente quel particolare regolamento condominiale prevede che gli interventi relativi alle singole unità abitative, debbano essere comunque autorizzati dall'assemblea. Certamente non lo prevedono le norme del codice civile, in materia di competenza dell'assemblea condominiale!
Certamente non lo prevede l'articolo 1135 del codice civile!

L'agenzia delle entrate, in riferimento a quel caso specifico di cui alla risposta 408/2020, scrive quanto segue: “Nel caso di specie, premesso che la qualificazione degli interventi richiede l'esperimento di accertamenti di natura tecnica, che esulano dall'ambito applicativo dell'interpello, si ritiene che l'Istante possa accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale, che interessano la parte dell' involucro dell'edificio che riguarda la sua unità abitativa”.

Attenzione, NEL CASO DI SPECIE … SI PARLA DI INTERVENTI AUTORIZZATI DALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE …
Evidentemente quel particolare condominio ha adottato uno specifico regolamento condominiale in deroga all'articolo 1135 del codice civile in materia di attribuzione dell'assemblea dei condomini.
Considerato il “precedente” del condomino che ha effettuato i lavori presso la sua proprietà individuale, mi sento di affermare che nel tuo condominio questi lavori non devono essere assolutamente autorizzati dall'assemblea!
Procediamo allora con intelligenza: scriviamo una pec-raccomandata a/r all'amministratore avvisandolo che è tua intenzione realizzare determinati lavori per usufruire dell'agevolazione fiscale superbonus110%. Invitiamolo a convocare l'assemblea dei condomini, laddove egli ritenga necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'organo collegiale, alla luce del regolamento condominiale. Diversamente, in considerazione dell'articolo 1135 del codice civile, nel silenzio dell'amministratore, il singolo condomino si sentirà libero di porre in essere i lavori “de quo” presso la sua proprietà individuale.

2) Assolutamente sì.
Il caso specifico della risposta agenzia delle entrate 408/2020 evidentemente, riguarda un condominio con un regolamento condominiale in deroga alle competenze dell'assemblea delineate dall'articolo 1135 del codice civile.

3) Una pec da inviare all'amministratore, giusto per dimostrare all'agenzia delle entrate che non era tua intenzione sottrarti al preventivo vaglio dell'assemblea … poi se l'amministratore ha ritenuto la materia non di competenza dell'assemblea, in ossequio alle norme di legge … come potrebbe l'agenzia delle entrate eccepire alcunché ???!!!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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