Tassazione redditi società di persone e di capitali italiane socio residente in Inghilterra
Buongiorno avvocato, sono un cittadino italiano residente a Liverpool, quindi regolarmente iscritto all'AIRE.
Sono un libero professionista con studio tecnico nel Regno Unito, tuttavia sono socio di due società aventi sede legale e sede operativa in Italia che operano nel mondo della tecnologia.
Sono socio, senza alcuna carica amministrativa ovvero compito gestionale, sia di una SAS, società in accomandita semplice, che di una SAPA, ossia di una società in accomandita per azioni, una società di capitali avente personalità giuridica, secondo l'ordinamento italiano.
Premesso che queste società non hanno alcuna stabile organizzazione in UK, né tanto meno hanno nulla a che vedere con la mia attività professionale, vorrei capire se gli utili della SAS ed i dividenti della SAPA, devono essere dichiarati in UK e come vanno tassati (credito d'imposta sui tributi già versati in Italia con la dichiarazione dei redditi modello Unico)?
RISPOSTA
Occorre fare riferimento alla convenzione in materia di doppia imposizione ITA – UK in allegato, in particolare agli articoli 7 (utili d'impresa) e 10 (dividendi).
Nota bene i termini utilizzati all'articolo 7 in materia di utili d'impresa: “sono imponibili SOLTANTO in detto Stato”.
Nota bene cosa è scritto invece all'articolo 10 in materia di dividendi (gli utili distribuiti dalle società di capitali, nel tuo caso una SAPA):
Articolo 10 – Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
“… sono imponibili in detto altro Stato”. Non viene utilizzato il termine SOLTANTO all'articolo 10 della convenzione in materia di doppia tassazione ITA - UK!
In caso di dividendi pertanto si applica il meccanismo del credito d'imposta sulle imposte già pagate in Italia; quindi vanno dichiarate in UK, indicando il credito d'imposta “italiano”, ossia le imposte dirette già versate con il modello unico oppure con il modello 730.
Quando la convenzione utilizza il termine SOLTANTO invece, gli utili sono tassati soltanto in Italia (soltanto in Italia nel caso “de quo”) e sono completamente esclusi da tassazione nonché da obblighi dichiarativi in Inghilterra.
Nota bene, l'articolo 10 si riferisce alle società: ma cosa dobbiamo intendere per società, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) della predetta convenzione?
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
Soltanto le società di capitale hanno personalità giuridica, quindi gli utili della SAS vanno dichiarati SOLTANTO in Italia, come previsto dall'articolo 7 della convenzione in materia di doppia imposizione ITA – UK.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
