Decreto sostegni NASPI sospensione riduzione progressiva del 3%
Gentile avvocato sono un lavoratore in NASPI, licenziato per giusta causa da un'azienda manifatturiera.
Sono al terzo mese di NASPI e vorrei essere aggiornato in materia di novità previste dal decreto Sostegni bis – decreto legge n. 73/2021, in particolare sulla misura dell'assegno di disoccupazione. Mi hanno detto che ci sono novità favorevoli per il dipendente che fruisce della NASPI, pertanto vorrei capire di cosa si tratta, anche nella prospettiva della ricerca di un altro lavoro.
In questo momento non è semplicissimo ricollocarsi presso altra azienda del settore manifatturiero. Resto in attesa di un cortese riscontro.
Saluto cordialmente.
L’articolo 38 del decreto legge n. 73/2021 prevede novità in materia di erogazione dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI), finalizzata ad aiutare coloro che si trovano in stato di disoccupazione; il legislatore ha sospeso la riduzione progressiva del 3% dal quarto mese di elargizione del sussidio (91º giorno di godimento dell’indennità).
Generalmente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dal primo giorno del quarto mese di fruizione della NASpI la stessa si riduce del 3% ogni mese. L’importo delle prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, quindi, eccezionalmente, non ha subito né subirà alcuna riduzione e, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario si vedrà corrisposto mensilmente lo stesso importo ricevuto in data 25 maggio 2021.
Di seguito il testo della norma di legge:
“Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’ importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi”.
Attenzione, si tratta di una misura transitoria ed eccezionale, giacché dal 1° gennaio 2022 (salvo proroghe di fine anno che non possiamo escludere) riprenderà l’applicazione della riduzione del 3% ogni mesi: l’importo delle NASpI in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.