Cessione credito Sismabonus





Buonasera tempo fa ho fatto una proposta per l'acquisto di una casa: la proposta è stata inizialmente definita bassa ma l'impresa edile (venditore) si è riservato del tempo per chiedere il sismabonus, ottenuto il quale può, a quel punto, accettare la proposta. Tra qualche giorno avremo un incontro con il costruttore il quale -a detta dell'agenzia immobiliare- ci dovrebbe chiedere che gli venga ceduto il nostro credito (relativo al sismabonus). Ora, vorrei capire se la cessione del credito fa sì che l'impresa edile si prenda oneri e onori del bonus, cioè riceverà tutta la detrazione d'imposta ma di contro, in caso di problemi derivanti da irregolarità costruttive e/o burocratiche (tali per cui l'agenzia dell'entrate possa richiedere a distanza di anni la restituzione dell'intero importo), sarà l'impresa a dover rispondere in ogni caso di tali irregolarità, senza che l'acquirente venga coinvolto.
Grazie e saluti

RISPOSTA

A seguito della cessione del credito, l'impresa edile assume oneri e onori del bonus, soltanto se la cessione è posta in essere con la clausola pro soluto.
Dovete inserire nel contratto con l'impresa edile, che si tratta di una cessione del credito pro soluto. La cessione del credito è disciplinata dall’art. 1260 del codice civile, che prevede che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione“.
L'ordinamento prevede due tipologie di cessione del credito:
1. pro soluto
2. pro solvendo
In caso di cessione del credito pro soluto, il cedente è liberato da ogni responsabilità in merito all’adempimento da parte del debitore, ed il cessionario assume il rischio dell’inadempimento. L’unico onere in capo al cedente è quello di provare che il credito esiste e può essere legittimamente ceduto, e che non esistono particolari vizi né cause di annullamento o nullità.
Situazione differente è quella della cessione del credito pro solvendo, perché in questo caso il cedente dovrà garantire che il debitore eseguirà esattamente la prestazione dovuta. In caso di inadempimento, il cessionario potrà agire nei confronti del cedente, che a sua volta sarà obbligato a pagare la somma dovuta dal debitore. In tale ipotesi il rischio dell’inadempimento è ad esclusivo carico del cedente, che non deve garantire solo l'esistenza del credito, ma anche che verrà onorato.
Diversamente sarà il cedente l’unico responsabile e su questi ricadrà l’obbligo del pagamento.
In conclusione: in caso di adesione ai benefici fiscali denominati Superbonus 110% - Sismabonus è di fondamentale importanza, per il Committente, che il credito sia ceduto pro soluto.
Diciamo che si tratta di una problematica di facile soluzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: