Spese detraibili con addebito su conto corrente cointestato





Io e mio marito siamo in separazione dei beni. Io possiedo un conto corrente personale (che utilizzo anche per scopi professionali) sul quale sono arrivati dei soldi a seguito di una donazione da parte di mia madre. Con mio marito possediamo anche un conto cointestato per mezzo del quale paghiamo il mutuo. Il conto cointestato è alimentato fondamentalmente da giroconti che vengono eseguiti dal mio conto personale. Recentemente stiamo realizzando dei lavori di ristrutturazione sull'appartamento di nostra proprietà e, dal momento in cui le fatture sono intestate a mio marito (che a sua volta possiede un conto corrente personale) i pagamenti sono effettuati dal conto cointestato indicando come beneficiario della detrazione mio marito. Specifico che il conto corrente personale di mio marito non è sufficientemente capiente per sostenere le spese di ristrutturazione.
Ai fini della detraibilità delle spese che vedono mio marito come beneficiario, i giroconti che faccio dal mio conto a quello cointestato (anche di importi rilevanti) possono inficiare il diritto alla detrazione, alla luce della recente sentenza n. 104 del 26 febbraio 2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia?

RISPOSTA

No.
La sentenza della commissione tributaria di Perugia non può inficiare il diritto alla detrazione “de quo”, per i seguenti motivi:

-si tratta di un caso isolato in giurisprudenza, a dir poco minoritario …
L’orientamento giurisprudenziale consolidato si colloca in posizione diametralmente opposta rispetto alla commissione tributaria provinciale di Perugia.

-Il caso di cui alla commissione tributaria di Perugia riguarda una deduzione esposta in dichiarazione dei redditi per un versamento fatto a un fondo pensione da un conto corrente cointestato con il coniuge. Nel tuo caso invece si tratta di una detrazione, ossia un istituto giuridico concettualmente differente: la deduzione abbatte l'imponibile, mentre la detrazione abbatte direttamente l'imposta.

-Riguardo le detrazioni, al contrario delle deduzioni d'imposta, l'Agenzia delle entrate si è espressa chiaramente con risposta ad interpello n. 431 del 2 ottobre 2020: rispetto alle spese detraibili l'Agenzia delle entrate ha esplicitamente acconsentito alla possibilità di pagare l'onere mediante carta di credito con addebito su conto corrente cointestato con il coniuge.

Mi sento pertanto di escludere che la sentenza di Perugia possa far sorgere una “scuola di pensiero giurisprudenziale” e comunque i concetti espressi dai giudici perugini relativamente alle deduzioni d'imposta, non potrebbero essere applicati in via analogica alle detrazioni d'imposta, stante la chiara posizione assunta dall'agenzia delle entrate, in sede di interpello.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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