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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Dichiarazione dei redditi per italiano domiciliato in Gran Bretagna





Buongiorno, Vi chiedo delucidazioni sul mio caso di Italiano domiciliato in Gran Bretagna da Ottobre 2019 e iscritto all'AIRE da Agosto 2020. In Ottobre 2019 ho iniziato un rapporto lavorativo dipendente con un ente governativo del Regno Unito, trasferendomi a Londra. Da allora ho vissuto e lavorato nel Regno Unito. L'anno passato ho presentato la dichiarazione dei redditi percepiti sia in Italia che in Gran Bretagna nell'arco del 2019, pagando il differenziale tra la tassazione italiana e quanto trattenutomi in busta paga dal mio datore di lavoro in Regno Unito.

RISPOSTA

Hai usufruito del meccanismo del credito d'imposta sui tributi pagati all'estero, come previsto dalla convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia ed il Regno Unito.



Quest'anno però, prima di presentare nuovamente tale dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, volevo sentire il parere di un esperto. Infatti non mi capacito di dover pagare l'IRPEF in Italia avendo passato l'intero 2020 all'estero e avendo percepito redditi unicamente all'estero.

RISPOSTA

Confermo, te ne devi fare una ragione, poiché nell'anno 2020 sei stato residente in Italia per un periodo superiore a 183 giorni.
Non sono state previste dal legislatore, deroghe speciali, in ragione delle restrizioni della pandemia da covid – 19.
L’articolo 43, comma 2, codice civile stabilisce che la residenza di un soggetto è nel luogo della dimora abituale.
In base all’art. 2, comma 2, del TUIR - DPR 917/86, sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale del suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale).
A conferma, allego la risposta ad interpello n. 270 dell'agenzia delle entrate.



L'iscrizione all'AIRE purtroppo sono riuscito a farla solo in Agosto 2020 a causa delle restrizioni sui viaggi dovute alla pandemia COVID-19, che mi hanno impossibilitato il rientro al comune di residenza anagrafica, posticipando il rispettivo appuntamento in comune per chiarimenti sulla metodologia di iscrizione al registro AIRE.

RISPOSTA

Purtroppo il legislatore nazionale non ha avuto la sensibilità di prevedere una norma di legge di carattere derogatorio per andare incontro a fattispecie come la tua. Avresti dovuto iscriverti all'AIRE nei primi mesi dell'anno 2020.



Cortesemente mi potete consigliare se presentare tale dichiarazione dei redditi per quanto guadagnato come dipendente pubblico in Gran Bretagna anche per l'anno 2020, e se così fosse, come considerare ai fini fiscali i mesi precedenti e successivi l'avvenuta iscrizione AIRE?
Vi ringrazio molto in anticipo.

RISPOSTA

Certamente sì, devi presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, esattamente come hai fatto per l'anno 2019.
Beneficerai ovviamente del meccanismo del credito d'imposta, sui tributi già versati in UK. L'avvenuta iscrizione AIRE ti comporterà dei benefici, soltanto dall'anno 2021; concretamente, per l'anno 2020, l'iscrizione all'AIRE non ti ha consentito alcun risparmio d'imposta, essendo avvenuta nella seconda metà dell'annualità.
L'articolo 4 della convenzione ITA – UK contro la doppia imposizione fiscale, delega alla normativa nazionale la definizione del concetto giuridico di “residente”.
La normativa italiana purtroppo per te, prevede criteri molto stringenti …
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 43 del codice civile
  • Convenzione ITA – UK contro la doppia imposizione fiscale
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
  • Risposta ad interpello n. 270/2019 agenzia delle entrate - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adempimenti fiscali ai fini delle II.DD. e IVIE da parte di un soggetto trasferitosi in Gran Bretagna nel 2018
 

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