Convenzione contro la doppia imposizione Italia Finlandia dividendi





Un cittadino italiani ha fatto investimenti finanziari in Finlandia percependo dividendi.

 

RISPOSTA

 

Se mi parli di dividendi, questo cittadino italiano, residente in Italia, ha acquistato un pacchetto di azioni relative ad una SPA finlandese. Cosa prevede la Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Finlandia, a proposito di dividendi?
Leggiamo l'articolo 10 della Convenzione:
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.



Nella compilazione dell'unico è stato compilato il quadro RM "H" e i dividendi tassati con l'aliquota dell'11% ( aliquota sostitutiva 26% dedotto quanto pagato in Finlandia pari all'11%)

 

RISPOSTA

 

I dividendi pagati da una società residente in Finlandia ad un residente in Italia sono imponibili in detto altro Stato (quindi sono imponibili in Italia).
Tali dividendi tuttavia possono essere tassati anche in Finlandia, in conformità alla legislazione finlandese (che prevede la tassazione all' 11%), ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica residenza in Italia. Attenzione, non si prevede alcun credito di imposta, relativo ai tributi già pagati in Finlandia, relativamente ai dividendi:
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO



Ora l'Agenzia ha inviato un avviso dicendo che la tassazione doveva essere del 26% e non dell'11%, senza recuperare quanto già pagato in Finlandia.
E' esatto?
A me sembra errato l'avviso in quanto non da la possibilità dì recuperare quanto trattenuto.
Grazie

 

RISPOSTA

 

E' esatto, non si prevede il meccanismo del credito di imposta relativamente ai dividendi.
L'articolo 10 prevede l'imponibilità piena in Italia e la tassazione ANCHE in Finlandia, a patto di non eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica residenza in Italia.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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