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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Detrazione bonus facciate in favore familiari conviventi





Buongiorno, gradirei un chiarimento in merito a chi può usufruire della detrazione bonus facciate.
In particolare gradirei capire se il mio caso può rientrare tra quelli previsti nella guida dell'agenzia dell'entrate dove cita "i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile".
Io e la mia compagna viviamo insieme a mia mamma che la proprietaria della casa ove tutti abitiamo e risediamo. Siamo tutti nello stesso stato di famiglia.
Vista che io e mia mamma non abbiamo più capienza IRPEF, vorrei far sostenere le spese (intestare le fatture e relativo pagamento con bonifico) alla mia compagna. E' fattibile?
In caso affermativo occorre predisporre della documentazione per certificare la convivenza della mia compagna?
Grazie
Cordiali saluti

RISPOSTA

La risposta è negativa.
Dobbiamo fare riferimento alla circolare 7/E del 4 aprile 2017 Agenzia delle entrate, in riferimento a tutte le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

“Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
-soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998, n. 121, risposta 2.3);
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57);
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);
- conviventi more uxorio;
- futuro acquirente”.

La mamma è l'unica proprietaria dell'appartamento.
La tua compagna pur essendo convivente con la mamma, non è familiare della mamma (visto che non siete sposati).
E' convivente ma non familiare, pertanto non potrebbe beneficiare della detrazione bonus facciate.

“Per familiari, si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori”.

Se il proprietario dell'immobile fossi stato tu, la tua compagna avrebbe potuto beneficiare della detrazione, in ragione dello status di convivente more uxorio con il proprietario.
Purtroppo la proprietà dell'immobile è intestata alla mamma … ma la tua compagna non ha nessuna parentela ovvero affinità con tua madre.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Circolare 7/E del 4 aprile 2017 Agenzia delle entrate
 

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