Cambio di residenza in corso d'anno e addizionali comunali e regionali
Se un dipendente cambia residenza in corso d'anno, le addizionali comunali e regionali quando debbono variare sul cedolino dello stipendio. Grazie
RISPOSTA
Le addizionali varieranno dall'anno successivo al trasferimento della residenza del dipendente. In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno 2021, rileva giuridicamente, ai fini delle addizionali, la residenza al primo gennaio 2021.
ESEMPIO
Dove era residente il dipendente, il primo gennaio 2021 ? comune di Roma.
Anche se a giugno si trasferisce a Milano, per l'anno 2021, pagherà l'addizionale comunale a Roma e l'addizionale regionale alla Regione Lazio.
Siccome l'addizionale regionale per l'anno 2021 sarà trattenuta dalle buste paga dell'anno 2022, il dipendente nell'anno 2022, leggerà sulle sue buste paga “addizionale regionale Lazio”. Nel 2023 invece, leggerà sulle buste paga “addizionale regionale Lombardia, visto che il primo gennaio 2022 risulterà residente a Milano.
L’addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998.
L'addizionale comunale, prevista dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, è pagata invece con un meccanismo di acconto e saldo.
Nelle buste paghe da gennaio a dicembre 2021, il lavoratore troverà la trattenuta dell’addizionale comunale a saldo per l’anno precedente (2020), mentre nelle buste paga che vanno da marzo a novembre 2021, sarà presente anche l’acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso (nella misura del 30%, il saldo, poi, sarà trattenuto l’anno successivo).
Se il cambio di residenza è avvenuto nel 2020, il dipendente nell'anno 2021, pagherà (saranno trattenute in busta paga) il saldo 2020, in favore del comune di Roma, tuttavia pagherà (saranno trattenute in busta paga) l'acconto 2021, soltanto in favore del comune di Milano (il comune di nuova residenza).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- DECRETO 28 ottobre 1998, n. 446 Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
