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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Decorrenza termine dichiarazione di successione per l'esecutore testamentario





Buongiorno siamo alle prese con una successione testamentaria e abbiamo un paio di punti che non riusciamo a chiarire poiché abbiamo ricevuto pareri contrastanti da chi ci segue 1) Il testamento prevedeva anche la nomina di un esecutore e a causa della pandemia, dei tempi tecnici per ottenere il testamento dall'archivio notarile ( in quanto il notaio che l' aveva redatto non esercita più) e anche dei tempi necessari per l' accettazione della domanda di esecutore presso il tribunale abbiamo perso mesi prima di poter procedere con la pratica di successione. La dichiarazione di successione dovrebbe essere inviata entro 12 mesi dal decesso del de cuius però pare che se è stato nominato un esecutore testamentario, che sarà colui che effettuerà a nome di tutti gli eredi e legatari la dichiarazione di successione, secondo art. 31 DLgs 31 ottobre 1990 n. 346, i 12 mesi decorrano per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; Domanda mi confermate che è così?

RISPOSTA

Confermo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 31 del d.lgs. n. 346/1990:
"1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
1. a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina".

Ai sensi dell’articolo 28 del testo unico successioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.
Per i chiamati all'eredità, il termine di 12 mesi decorre dalla morte del “de cuius”.
Per gli esecutori testamentari, decorre invece dal momento in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina.
E' sufficiente che la dichiarazione di successione sia presentata soltanto da uno dei soggetti obbligati all'adempimento fiscale.



Ma soprattutto cosa si intende per la data della notizia legale della nomina? la data di apertura del testamento presso l' archivio notarile ( anche se sul testamento abbiamo una data di registrazione scritta a penna e una di dieci giorni dopo sul timbro della copia conforme che ci è stata consegnata) oppure è il giorno in cui presso la cancelleria del tribunale è stato accettato l' incarico di esecutore testamentario?

RISPOSTA

La data di pubblicazione del testamento.
Esattamente come per il chiamato all'eredità, il termine di 12 mesi decorre dal momento in cui è appunto chiamato all'eredità, a prescindere dal successivo momento di accettazione dell'eredità, la stessa logica si applica per l'esecutore testamentario.
E' irrilevante il momento in cui ha accettato l'incarico, esattamente come è irrilevante il giorno in cui il chiamato all'eredità, ha accettato lo status di erede.



2) Il de cuius vedovo, senza figli, nè genitori, nè fratelli ha sempre considerato come propria famiglia quella del coniuge ( quindi gli affini) anche dopo essere rimasto vedovo tanti anni fa non ha avuto legami con i suoi parenti in linea collaterale e per questo motivo aveva redatto il testamento per lasciare tutto ai suoi affini ed evitare la successione legittima Domanda Essendoci quindi un testamento pubblico che esclude gli eredi legittimi e non avendo il de cuius eredi legittimari si conferma che non è necessario ricostruire l' albero genealogico dei presunti eredi legittimi?

RISPOSTA

Confermo.
Non ci sono soggetti legittimari, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.



Non saremmo in grado di risalire a tutti anche per la notifica dell'apertura della sua cassetta di sicurezza in banca.
Secondo l' articolo 771 del codice di procedura civile - Persone che hanno diritto di assistere all'inventario Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.".
Essendoci come da testamento eredi , legatari ed esecutore come previsto al punto 3), mi confermate che non è necessario avvisare anche i presunti eredi legittimi come da punto 2) che nemmeno conosciamo in quanto è palese che non rientrino nella successione? Grazie
cordiali saluti

RISPOSTA

Confermo, perché in questo caso non ci sono “eredi legittimi presunti” ex art. 771 c.p.c., anzi … non ci sono nemmeno eredi legittimi, perché abbiamo soltanto eredi testamentari.
Tra l'altro, non essendoci soggetti legittimari ex art. 536 del codice civile, non avrebbe alcun senso ricostruire l'albero genealogico dei “presunti eredi legittimi”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 536 del codice civile
  • Art. 771 del codice di procedura civile
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
 

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