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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Termini sospensione esecuzione accertamento esecutivo IMU





Egr. avvocato, ho ricevuto un avviso di accertamento IMU dal mio comune di residenza e sono indeciso se impugnarlo o meno con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
Vorrei conoscere i termini per presentare ricorso in commissione tributaria, per l'avvio delle procedure cautelari, per l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
Vorrei capire come funziona la riscossione frazionata in caso di tempestiva proposizione del ricorso alla Commissione tributaria, ed in quali casi si deve notificare il sollecito di pagamento prima dell'avvio della riscossione coattiva.
Mi piacerebbe avere consapevolezza di tutti questi termini, prima di decidere se impugnare o meno l'avviso di accertamento IMU.

 

RISPOSTA

 

L'accertamento IMU, seguito della recente riforma, funge anche da cartella esattoriale e da precetto.

IPOTESI DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

Il termine per il ricorso in commissione tributaria è pari a 60 giorni dalla notifica.

Decorsi 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e fino alla data del pagamento, relativamente alle somme dovute, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si calcolano gli interessi di mora al tasso legale, che l’ente comunale può maggiorare fino al massimo di due punti percentuali.

Dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, ossia dal sessantesimo giorno dalla notifica, può essere avviata la riscossione: l'ufficio tributi comunale vi provvede in proprio oppure affidandola al concessionario locale o a quello “nazionale” (Agenzia delle entrate – Riscossione).

IPOTESI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

A partire dalla data dell’affidamento, l’esecuzione è sospesa per 180 giorni; il periodo è ridotto a 120 giorni, se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento, ossia l'ufficio tributi comunale. La sospensione non opera in caso di accertamento definitivo ad esempio per il passaggio in giudicato della sentenza.

Fino a somme pari a 10.000 euro, l'avvio della riscossione coattiva deve essere preceduto da un sollecito di pagamento. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per pagare gli importi dovuti, in modo da evitare la riscossione coattiva.

In caso di tempestiva presentazione del ricorso in Commissione tributaria si applica la riscossione frazionata ex art 19 del d.lgs. 472/97:

Articolo 19 - Esecuzione delle sanzioni

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, comma 1 e comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
IN ENTRAMBE LE IPOTESI

Per procedere con la riscossione coattiva dopo un anno dalla notifica, occorre notificare l'avviso previsto dall'articolo 50 del DPR 602/1973.

In caso di fondato pericolo per la riscossione da parte dell'ente comunale, è possibile avviare le procedure cautelari sui beni del contribuente debitore, subito dopo la notifica dell'avviso di accertamento IMU.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
 

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