Contributo a fondo perduto perequativo 2021
Il contributo a Fondo perduto perequativo 2021 a chi spetta e a quali condizioni?
E' possibile, con i requisiti richiesti, presentare la domanda? Grazie
RISPOSTA
Cosa dobbiamo intendere per contributi a fondo perduto?
Il titolo I del Decreto Sostegni Bis (decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) affronta le misure in aiuto e in sostegno delle imprese, destinate all’economia e per l'abbattimento dei costi fissi. Abbiamo quindi quattro alternative per l’accesso al contributo a fondo perduto. Vediamole nel dettaglio:
PRIMA ALTERNATIVA
Nei commi da 1 a 4, si prevede che il contributo sia riconosciuto automaticamente, con le medesime modalità e requisiti per i soggetti che hanno già fatto richiesta e hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni.
Le condizioni di accesso sono:
a) partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis, ovvero al 25 maggio 2021;
b) avere richiesto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
c) non avere rinunciato al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
d) non aver restituito il contributo erogato a seguito Decreto Sostegni.
SECONDA ALTERNATIVA
La seconda possibilità è quella prevista dai commi da 5 a 15, prevede che l’erogazione del contributo a fondo perduto sia legato al calo del fatturato mensile, confrontando i dati riferiti al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In questa prospettiva, il contributo spetta a condizione che il contribuente abbia rilevato un calo del fatturato almeno pari al 30%.
I beneficiari sono:
a) soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione;
b) titolari di partita IVA;
c) residenti nel territorio nazionale;
d) aventi ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero nel 2019.
Il requisito di accesso in questo caso è il calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%.
TERZA ALTERNATIVA
Al comma 16 e seguenti, è prevista la possibilità di percezione del contributo a fondo perduto per i soggetti che abbiano riportato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta 2020, rispetto a quello relativo al periodo di imposta 2019, in misura uguale o superiore a una certa percentuale (che è stata definita successivamente con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
I beneficiari sono:
a) soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione;
b) titolari di partita IVA;
c) residenti nel territorio nazionale;
d) aventi ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero nel 2019.
L’ammontare massimo erogato, su istanza dell'interessato, sarà pari a 150 mila euro; non è previsto un ammontare minimo. Il contribuente potrà scegliere tra la percezione del contributo direttamente sul suo conto corrente o in alternativa utilizzare gli importi in compensazione nel Modello F24.
La scelta avviene in sede di compilazione dell’istanza telematica.
QUARTA ALTERNATIVA
Esiste infine la possibilità di percepire il contributo a fondo perduto nell'ipotesi di contribuenti con ricavi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro, a fronte di un calo del fatturato almeno pari al 30% in riferimento all’anno 2019 e 2020, oppure in alternativa di un calo del fatturato di almeno 30% nel periodo di riferimento compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31marzo 2020 e il periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.
Anche questa tipologia di contributi a fondo perduto previste con il Decreto Sostegni Bis NON concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP.
Immagino che tu faccia riferimento alla terza alternativa, ossia al contributo di cui all'articolo 1 comma 16.
Quando i soggetti che hanno i requisiti di legge potranno incassare il contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021)?
Dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 che ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2019 e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio, e, soprattutto, dopo la scadenza del termine del 30 settembre 2021 di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli aspiranti beneficiari, è prossimo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto MEF con cui saranno definite le modalità di determinazione del contributo.
Seguirà l’ultimo, ma decisivo step, ovvero il provvedimento delle Entrate con cui sarà aperto il canale per l’invio delle istanze.
Tanto premesso, al momento (22 novembre 2021), nonostante la sussistenza dei presupposti, non è possibile presentare la domanda, in assenza del decreto MEF (che è in arrivo) e soprattutto dell'apertura del canale dell'agenzia delle entrate, per l'invio delle istanze.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
