Notifica a mezzo pec avviso di accertamento con casella di posta elettronica piena





UNA DITTA INDIVIDUALE HA RICEVUTO DALL'AGENZIA DELE ENTRATE UNA PRIMA PEC PER INVITARLA AL CONTRADDITTORIO, POI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO.

RISPOSTA

Immagino un avviso di accertamento di tipo induttivo, stante la mancata partecipazione al contraddittorio del contribuente.
Gli accertamenti di tipo induttivo spesso sono fuorvianti e comportano conseguenze molto sfavorevoli per il contribuente.



SUCCESSIVAMENTE PER RACCOMANDATA DALL'AGENZIA RISCOSSIONE UN PREAVISO DI NOTIFICA DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO.

RISPOSTA

Pertanto il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'avviso di accertamento ormai divenuto definitivo, soltanto a seguito del ricevimento della raccomandata postale da parte dell'agenzia entrate riscossione.



LA DOMANDA, LA DITTA NON HA MAI APERTO LE PEC IN QUANTO NON ERA IN GRADO DI APRIRLA. L'AMMONTARE DELL'ACCERTAMENTO È MOLTO ELEVATO DI CIRCA 220.000,00 IN QUANTO RIPORTA UN GROSOLANO ERRORE. QUALE RIMEDIO PUO' ESSERE ESPERITO IN QUESTA SITUAZIONE? GRAZIE

RISPOSTA

Premetto che la casella pec può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale, solo qualora sussista il consenso del titolare della casella medesima ovvero se l'indirizzo pec è risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio dell'agenzia delle entrate sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Dobbiamo innanzitutto valutare la regolarità della notifica a mezzo pec.
Ai sensi dell'articolo 60 ultimo comma del DPR n. 600/1973, come modificato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 articolo 7 quater, in materia di notifica a mezzo pec degli avvisi di accertamento, se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
L’ufficio dell'agenzia delle entrate inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Secondo la giurisprudenza delle Commissioni tributarie, la notifica di cui alla presente consulenza, è nulla, pertanto l'avviso di accertamento può essere impugnato anche se divenuto “formalmente” definitivo.
Sempre secondo l'articolo 60 del DPR n. 600/1973, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
Se l'agenzia delle entrate ha la prova dell'avvenuta consegna ed accettazione della pec, la notifica è valida.
Se l'indirizzo risultava saturo oppure invalido, l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto adottare la procedura di cui all'articolo 60 del testo unico in materia di accertamento delle imposte sui redditi, avvisando, in ultima istanza, il contribuente con raccomandata a/r.
IN SINTESI
Se l'agenzia delle entrate ha la prova dell'avvenuta consegna ed accettazione della pec, quindi il problema dipendeva esclusivamente dal computer o dal software della ditta individuale, non è possibile ricorrere in commissione tributaria tramite ricorso per nullità della notifica, ma è possibile chiedere all'agenzia delle entrate un annullamento parziale in autotutela dell'avviso di accertamento (una rettifica in diminuzione degli importi accertati); tuttavia l'agenzia delle entrate non sarà obbligata a dare corso all'autotutela, nonostante l'espressa richiesta del contribuente.
Se l'agenzia delle entrate invece non è in possesso della prova dell'avvenuta consegna ed accettazione della pec, consiglio di procedere con ricorso in commissione tributaria, per far dichiarare al giudice la nullità di una notifica a mezzo pec che dovrà essere considerata giuridicamente inesistente. Così come dovranno essere considerati inesistenti tutti gli atti esecutivi consequenziali dell'agenzia entrate riscossione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: