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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Bonus facciate 60% dal 2022 recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
In qualità di committente (società) ho in corso un contratto appalto bonus facciate 90% stipulato in data 19/09/21; il 29/12/21 l'impresa ha emesso fattura con sconto 90% (previsto nel contratto sconto in fattura) sull'80% dell'importo complessivo dei lavori, in quanto alla data fattura dal tecnico sono stati asseverati lavori eseguiti per 80%, ho pertanto provveduto al pagamento del restante 10%.
RISPOSTA
Importanti novità sono state introdotte nel mondo dell’edilizia e dei vari bonus correlati dalla legge finanziaria per l'anno 2022. Abbiamo infatti la tanto attesa proroga del Superbonus al 110, del Bonus Facciate e del Bonus Mobili. Prorogate anche le misure di cessione e sconto in fattura per i soggetti che sostengono spese in campo edilizio. Sono confermati i provvedimenti previsti dal Decreto Antifrode, confluiti nel testo della Legge di Bilancio, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese sostenute:
● per il Superbonus 110% utilizzato in dichiarazione dei redditi (senza precompilata);
● per il Superbonus 110% utilizzato tramite opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito;
● per i bonus edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, che utilizzano le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito (recupero del patrimonio edilizio; Ecobonus; Sismabonus; Bonus Facciate; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).
1) è corretto applicare lo sconto in fattura del 60% (anziché 90%) per la restante quota dei lavori (20%) in quanto eseguiti dopo il 31/12/21?
RISPOSTA
È corretto.
La Legge di Bilancio ha prorogato il Bonus Facciate, relativo al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, con una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% fino al 31 dicembre 2022 (diminuito rispetto alla maggiore detrazione del 90% prevista per l’anno 2021).
2) ad oggi, nonostante gli accordi con l'impresa fossero che se ne sarebbe occupata l'impresa tramite il proprio commercialista, ovviamente con mia delega, alla comunicazione Agenzia entrate del credito imposta maturato a mio favore e successiva cessione all'impresa, nessuna evidenza risulta nel mio cassetto fiscale e ciò nonostante anche i miei continui solleciti, per chieder a questo punto se è opportuno, al fine di non rischiare di perdere lo sconto in fattura (inteso che l'impresa mi chiede di pagargli il 90% in quanto non gli risulta pervenuto il credito) , che me ne occupi direttamente e nel caso cosa dovrei fare e ogni altro consiglio per tutelare i miei interessi con l'obbiettivo di dovere pagare solo il 10% (come già fatto) e il restante 40% al ricevimento del saldo fattura.
RISPOSTA
Se nel contratto di appalto è stato previsto lo sconto in fattura pari al 90% e che il cliente debba pagare soltanto il 10% … il cliente non deve fare assolutamente nulla, se non pagare la quota del 10%, adempimento già posto in essere.
Contrariamente alla cessione del credito, operazione in ragione della quale avresti dovuto porre in essere diversi adempimenti, in caso di sconto in fattura, il cliente non è obbligato a fare alcunché.
L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dall'appaltatore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Attenzione, la norma di legge parla di corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore/appaltatore, in caso di sconto in fattura.
Questo appaltatore pretende che il cliente anticipi l'importo scontato che sarà poi restituito quando risulterà pervenuto il credito … praticamente capovolge il contenuto della norma di legge.
Tanto premesso, l'attesa relativa al credito d'imposta, “grava” sull'appaltatore, come previsto dalla legge! In gergo economico, potremmo dire che la legge ha previsto che il rischio attinente al ritardo burocratico debba gravare sull'appaltatore e non sul cliente.
In ragione del contratto di appalto, l'appaltatore non può pretendere nulla dal cliente, se non la quota del 10% e il restante 40% al ricevimento del saldo fattura.
3) L'impresa avrebbe dovuto terminare i lavori il 10/02/22, ma ad oggi non risultano completati, nel contratto è prevista una penale di E. 1500,00/gg per ogni giorno di ritardo, posso scontare la penale sul residuo importo dare (40% sul 20%)?
RISPOSTA
Certamente sì.
Immagino tuttavia che il contratto di appalto preveda, ai fini dell'applicazione della penale, che il cliente debba preventivamente contestare con raccomandata a/r il ritardo all'appaltatore.
E nel caso se devo inviare una pec di messa in mora mi puoi inviare il testo?
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Grazie
RISPOSTA
Ho necessità di leggere il contratto di appalto, per predisporre la diffida di messa in mora.
Resto in attesa di un tuo riscontro.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
- LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.