Nullità notifica accertamento al vecchio indirizzo dopo 30 giorni dalla richiesta di cambio di residenza





Egr. avvocato, ho ricevuto la notifica a mezzo posta di una cartella esattoriale per mancato pagamento delle imposte e sanzioni (imposte dirette, Irpef e addizionali regionale e comunale) contenute in un avviso di accertamento fiscale da parte dell'agenzia delle entrate.
L'avviso di accertamento da cui è derivata la cartella esattoriale, è stato notificato in data 30 giugno 2019 per compiuta giacenza, tuttavia in data 20 maggio 2019, avevo spostato la mia residenza dall'immobile ubicato in Bari, via Roma 23 all'immobile ubicato in Taranto, via Mazzini 47.
L'ufficiale d'anagrafe del comune di Taranto ha perfezionato la variazione anagrafica, soltanto il 4 luglio 2019.
La notifica dell'avviso di accertamento è valida, essendo intervenuta prima del perfezionamento della variazione anagrafica da parte dell'ufficiale d'anagrafe comunale?
Oppure è invalida ai sensi dell'articolo 60 del DPR 29/09/1973 n. 600, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di cambio di residenza?

Preciso che per mera dimenticanza, nelle dichiarazioni dei redditi successive ho continuato ad indicare il vecchio indirizzo di residenza; questo errore può rappresentare un problema?

RISPOSTA

La notifica dell'avviso di accertamento è invalida ai sensi dell'articolo 60 del DPR n. 600 del 29/09/1973, poiché è stata effettuata dopo il trentesimo giorno successivo alla tua richiesta di cambio di residenza. Secondo l’art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi interessi, mentre la residenza è il luogo in cui ha la dimora abituale. Ai fini delle imposte, “ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato” (DPR 29.9.1973, n. 600 - “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, art. 58), e secondo il successivo art. 60, “Le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”.
La notifica dell'avviso di accertamento deve essere considerata nulla, in quanto intempestivamente avvenuta al tuo vecchio indirizzo una volta decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica.
L’art. 60, comma l, lett. c), DPR n. 600 del 1973 prevede che la notifica debba effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il comma 3 della norma aggiunge che le modifiche dell’indirizzo abbiano efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello della “avvenuta variazione anagrafica”. Il riferimento alla “avvenuta variazione” deve essere inteso con il giorno della comunicazione della variazione d’indirizzo a cura del contribuente; non rileva il successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, per evidenti ragioni di certezza del diritto.
Possiamo citare a tal proposito, la sentenza della Cassazione, Sez. 5^ Tributaria, n. 41137/2021 depositata il 22.12.2021.
Il contribuente eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e, in ragione della nullità dell'accertamento, impugnava la successiva cartella di pagamento.
Il cittadino affermava di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto, aveva documentato d’aver comunicato all’anagrafe del proprio Comune il trasferimento della residenza in data 17.11.2008, a fronte della notifica dell’avviso avvenuta in data 19.12.2008 presso la vecchia residenza, mentre il perfezionamento formale della variazione anagrafica a cura del funzionario comunale si era effettivamente concretizzata solo in data 22.12.2008.

Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 decorre dalla comunicazione, da parte del contribuente, all'anagrafe del proprio comune del trasferimento della residenza presso altro comune, e non dalla variazione anagrafica a opera del funzionario comunale competente all'adempimento amministrativo.
Se il termine di trenta giorni per procedere alla notifica al precedente indirizzo fosse fatto decorrere dall’annotazione formale nei registri anagrafici, risulterebbe assolutamente incerto il primo giorno utile ai fini dell'efficacia della nuova residenza dal quale computare il termine di trenta giorni, termine che si legherebbe a una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, non essendo prevista, del resto, alcuna rituale comunicazione ai soggetti interessati dell’adempimento conclusivo rappresentato dall’iscrizione definitivamente operata dal funzionario comunale nei registri anagrafici.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione infine, l’indicazione di un indirizzo in una dichiarazione fiscale, successiva all’effettivo trasferimento, non può incidere sul perfezionamento di una notifica effettuata in precedenza. Secondo la Cassazione sentenza n. 17109 del 2014, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato – a differenza delle persone giuridiche, società o enti privi di personalità giuridica (art. 60, comma 3, secondo e terzo periodo) – ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60, comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (come indicato anche dalla Cassazione sentenza n. 12310 del 2006). Ti consiglio di procedere con ricorso in Commissione tributaria, per far valere la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta dopo 30 giorni dalla comunicazione all'anagrafe del trasferimento della residenza presso altro comune, ai sensi dell'articolo 60 DPR n. 600 del 1973.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: