Tassazione agevolata 10% premio di produzione





In una Azienda società per azioni gli amministratore hanno deciso di corrispondere ai dipendenti un premio di produzione.
Premetto che l'Azienda nel 2020 ha fatturato 30ML con una perdita rilevante, nel 2021 il fatturato si è ridotto a 10ML con perdita, senza ammortamenti avvalendosi delle norme "COVID", di circa 400.000,00.
Tali premi sono stati assoggettati alle imposte e ai contributi in modo ordinario.
Ora alcun dipendenti hanno contestato tale tassazione adducendo che il loro settore ha avuto un incremento, seppure minimo.
La domanda, si possono scindere le situazioni di alcuni dipendenti che vantano la tassazione al 10% con altri? tenendo presente che la società complessivamente ha avuto una perdita.
Grazie

RISPOSTA

No.
Recentemente ci sono state aperture da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non in questa direzione; per la precisione, nell'interpello n. 270/2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'imposta agevolata e la detassazione per i lavoratori dei premi di risultato in cui gli incrementi siano stati ridefiniti a causa delle difficoltà della pandemia da Covid 19.
L'interpello dell'Agenzia delle Entrate si riferisce all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016); tale norma prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188», emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 maggio 2016.

Leggiamo con attenzione i commi 187 e 188 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a)ai fini dell'agevolazione fiscale, il premio di produzione deve essere erogato in esecuzione di un contratto collettivo decentrato, aziendale o territoriale. In questo caso invece è stato erogato d'iniziativa del Consiglio di Amministrazione della SPA

b)gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione devono essere conformi a quanto stabilito da apposito decreto del Ministero del lavoro

c)le norme in questione non fanno riferimento ai reparti aziendali, ma all'azienda nel suo complesso

comma 187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

comma 188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché' le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

L'articolo 2, comma 2, stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.

La risposta alla tua domanda è pertanto assolutamente negativa.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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