Annullamento parziale avviso di accertamento





Quesito Tributario redditi Irpef 2015
Premessa: Avevo redditi derivanti da lavoro dipendente CUD 2016/2015
Avevo un contratto di fitto ad uso commerciale 2015
Avevo contratto di fitto uso abitativo con cedolare secca stipulato nel 2012 con sentenza di sfratto esecutivo per morosità emessa nel mese di ottobre 2013 con rilascio immobile nel novembre 2014. Per i redditi del 2015 non ho fatto il modello 730, in quanto non avevo percepito redditi dai fitti dei locali, quello ad uso commerciale non avevo percepito redditi perchè l'inquilino per tutto il 2015 non ha pagato il fitto, questo è stato onorato nel 2016 dopo intervento di un avvocato. In merito a quello ad uso abitativo il contratto si era risolto con il rilascio dell'immobile nel 2014 e relativa sentenza esecutiva emessa dal giudice nel 2013. Fatto: Il 18/09/2021 ho ricevuto un avviso di accertamento con la pretesa dell’Irpef sul fitto ad uso commerciale e della cedolare secca relativa al quello ad uso abitativo. Non ho fatto nessuna impugnazione e nessun ricorso nei termini, ma il 20 febbraio (dopo aver ricevuto copia della sentenza di sfratto dal Tribunale) sono ricorso alla Autotutela contestando solo i redditi del fitto ad uso abitativo (cedolare secca).

RISPOSTA

Confermo che l'avviso di accertamento è parzialmente illegittimo, poiché la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata stante la concomitanza, nello stesso anno d'imposta (2015) dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi da locazione ad uso commerciale.
Si tratta pur sempre di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.



Il giorno 07/03/2022 l'Agenzia delle Entrate ha annullato parzialmente l'avviso inviandomi nuovo avviso e nuovi conteggi via pec il 09/03/2022. Nel nuovo avviso mi hanno scritto che non posso usufruire delle sanzioni ridotte in quanto sono decorsi i termini per la definizione agevolata dell'accertamento ex articolo 15 D.Lgs 218/97.

RISPOSTA

L'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto legge n. 564 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del1994 e, per quanto qui interessa, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 159 del 2015), prevede quanto segue: "Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute."



Il mio quesito è questo: Se l' Agenzia delle Entrate mi ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento per infondatezza, perchè mi richiede il pagamento per intero delle sanzioni per decorrenza dei termini?! I termini non dovrebbero essere quelle relativi al nuovo atto notificatomi il 09/03/2022??? P.S. il mio caso è uguale a quello sottoposto alla Commissione Tributaria di Udine. Sentenza n.184/2020

RISPOSTA

Si tratta della stessa identica situazione fattuale.
L'interpretazione dell'agenzia delle entrate è in palese contraddizione con lo scopo deflattivo del contenzioso di cui alla norma suddetta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente sarebbe comunque costretto a fare ricorso al giudice tributario, per non perdere la possibilità di definire le sanzioni in modo agevolato. Occorre invece un'interpretazione più coerente alla “ratio” della norma, ossia l'opportunità di ridurre il carico giudiziario delle Commissioni Tributarie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: