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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Esenzione IMU beni immobili “merce”
Una società di costruzioni srl per l'anno 2016, ha pagato l'Imu sugli immobili affittati mentre su quelli invenduti ai sensi del D.L. n. 102/2013 non ha provveduto al relativo pagamento. Il Comune ha notificato un atto di accertamento comprendendo tutti gli immobili venduti e non venduti Abbiamo inoltrato un'istanza di autotutela al Comune di pertinenza Ufficio Tributi il quale ha risposto negativamente adducendo che la società doveva inoltrare apposita dichiarazione e fa riferimento ad un sentenza di Cassazione n. 21465/2020.
Se il Comune fa riferimento ad una sentenza significa che la norma non è certa. Per cui vorremmo fare ricorso al predetto accertamento, qualora esistano i presupposti. Grazie
RISPOSTA
Sconsiglio di procedere con ricorso in commissione tributaria, poiché la norma di legge è molto chiara. Si tratta dell'articolo 2 comma 5 bis del DL n. 102/2013:
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Deve trattarsi di beni immobili “merce”, destinati alla vendita e contabilizzati come tali, collocati nell'attivo circolante dello stato patrimoniale del bilancio, una volta completata la costruzione. In ogni caso, gli immobili merce devono costituire rimanenze di magazzino.
Ulteriore condizione necessaria, a pena di inapplicabilità dell'agevolazione in esame, è l'obbligo dichiarativo dettato dall'articolo 2 comma 5 bis del già citato DL 102/2013, a pena di decadenza.
La mancata presentazione della dichiarazione relativa agli immobili merce, comporta sicuramente la decadenza dal diritto di agevolazione in parola, considerata la sua natura costitutiva.
Secondo la sentenza di Cassazione n. 21465/2020, l’obbligo dichiarativo rappresenta un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, così come preteso dal contribuente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.