Detrazioni fiscali per ristrutturazione di un immobile in comproprietà





Buongiorno gentili Signori, avrei un quesito in merito alle detrazioni fiscali per ristrutturazione di un immobile in comproprietà con la mia compagna. Come detto sono comproprietario insieme alla mia compagna di un immobile in cui vorremmo effettuare degli interventi edilizi incentivabili sia al 110% (superbonus 110) che al 50% (ristrutturazione "normale") e cedere il credito maturato alla banca. Con la mia compagna sono cointestatario di un conto corrente bancario e tramite questo conto vorrei pagare le fatture ai fornitori, fatture che però vorrei fossero intestate solo a me (perchè farò solo io la cessione del credito in banca).
Il mio quesito è il seguente: anche alla luce della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 104 emessa il 4 dicembre 2020 e depositata il 26 febbraio 2021) e alla successiva interrogazione parlamentare del MEF del 21.04.2021, l'ADE potrebbe non riconoscermi il 100% del credito e chiedermi perciò la restituzione della metà? Come mi consigliate di agire? Vi sono altre alternative? Grazie e cordiali saluti. PS. Preciso che al momento con la mia compagna non stiamo convivendo, ma appunto vorremmo sistemare l'immobile per andare a convivere.

RISPOSTA

L'ADE non potrebbe fare altro che riconoscere il 100% del credito, considerato che la sentenza della Commissione tributaria di Perugia riguarda uno specifico caso di deduzione e non di detrazione!
Qual è la differenza tra deduzione e detrazione?
Con la deduzione si ottiene una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull'onere dedotto non si pagherà l'Irpef. Con la detrazione si ottiene, invece, un abbattimento dell'Irpef lorda pari ad una determinata percentuale dell'onere detraibile.
Si parla di due istituti giuridici completamente differenti!
Qualcuno potrebbe dirmi … ma il principio è lo stesso! A fugare qualsiasi dubbio ci ha pensato il MEF che ha invece ribadito che il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa (documento commerciale, fattura, ricevuta, ecc.).
In pratica, l’onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa: non rileva a chi sia intestato il conto corrente da cui è stato effettuato il versamento.

Il parere espresso dal MEF si pone in continuità con le precisazioni contenute nella circolare 19/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale la detrazione di spese per ristrutturazione edilizia spetta al soggetto che

"ha sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale" (circolare 19/E/2020).
Inoltre, con le risposte ad interpello n. 431 del 2 ottobre 2020 e n. 484 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti”, purché ovviamente l’onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa e a nulla rilevando che il pagamento sia stato effettuato con carta di credito di un coniuge (con addebito su conto corrente cointestato) piuttosto che con carta di debito di un figlio (con rimborso in contanti da parte del contribuente).


IN SINTESI

Nel caso di pagamento da conto corrente cointestato di una spesa detraibile in capo ad uno solo dei cointestatari, è consigliabile che detto soggetto sia indicato come unico “ordinante” del bonifico; in questo modo, si segnala che il pagamento va riferito unicamente a detto soggetto.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: