Cittadino italiano residente a Londra deve dichiarare in Inghilterra redditi immobiliari percepiti in Italia





Buongiorno Premesso che 1) Risiedo in Inghilterra dal 2015 (regolarmente iscritto all'AIRE) – dove lavoro come dipendente, con tassazione dei proventi alla fonte 2) In Italia possiedo due appartamenti, uno abitato dai miei genitori con contratto di comodato regolarmente registrato e un altro locato a canone concordato con cedolare secca al 10%. In Italia faccio regolarmente la dichiarazione dei redditi con relativo pagamento delle imposte.
Con indicazione sul modello unico della mia residenza a Londra Volevo porVi i seguenti quesiti:
1) Al fisco inglese devo dichiarare qualche cosa relativamente alla mia posizione fiscale in Italia.

RISPOSTA

Certamente si, a conferma:
Il fisco inglese a caccia di redditi immobiliari in Italia
Al fisco inglese devi dichiarare i redditi immobiliari percepiti in Italia, tuttavia beneficerai di un credito d'imposta pari alle imposte già versate in Italia, versando in UK soltanto la “differenza”.
L'articolo 6 della convenzione contro la doppia imposizione ITA – UK prevede che i redditi da immobili che hai percepito in Italia, sono imponibili in Italia … ma non prevede che i redditi da immobili che hai percepito in Italia, sono imponibili SOLTANTO in Italia!!!
Nota bene, l'articolo 6 della convenzione non utilizza l'avverbio soltanto, al contrario dell'articolo 15 in materia di lavoro subordinato.
Articolo 6 - Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.



2) Al fisco italiano devo dichiarare qualche cosa relativamente alla mia posizione fiscale in Inghilterra.
Grazie

RISPOSTA

Assolutamente no! Lo stipendio che l'italiano, residente in Inghilterra (iscritto AIRE), percepisce in UK è imponibile SOLTANTO in UK!
Nota bene l'avverbio SOLTANTO che è presente nell'articolo 15 comma 1 della convenzione ma è assente nell'articolo 6 in materia di redditi immobiliari.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Allego la convenzione contro la doppia imposizione ITA - UK, Convenzione del 21 ottobre 1988 ratificata con legge 5 novembre 1990 n.329.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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