Regime forfettario apertura partita Iva





A settembre 2021 un artigiano ha aperto la partiva iva comunicando all'Agenzia di scegliere il regime dei minimi.
Ad oggi ci siamo accorti che non è stata fatta la comunicazione all'Inps.
Quale rimedio può esserci per sistemare la posizione?
Grazie

RISPOSTA

Dal 2016, il regime dei minimi è stato definitivamente sostituito da quello forfettario, attualmente in vigore e unico regime fiscale agevolato contemplato dall’ordinamento italiano. Immagino pertanto che l'artigiano, nel mese di novembre 2021, abbia aperto la partita Iva comunicando all'agenzia delle entrate, il regime forfettario.
Il referente normativo della presente consulenza è il seguente: comma 83 della legge n. 190 del 23/12/2014. Ho evidenziato in neretto le parti essenziali della norma in questione:
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 (I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000) che intraprendono l'esercizio di un’attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di cui al comma 54.
Non potrebbe sussistere alcun rimedio al mancato rispetto del termine previsto a pena di decadenza (28/02/2022), per i seguenti motivi:
-si tratta appunto di un termine, previsto espressamente dal comma 83, a pena di decadenza.
La decadenza impedisce l'acquisto del diritto e quindi l'esercizio del potere.
Alla decadenza che opera tassativamente nei casi previsti dalla legge, non si applicano le cause di sospensione interruzione della prescrizione. Pertanto non si potrebbe nemmeno fare riferimento alle norme previste dal codice civile, in materia di sospensione ed interruzione della prescrizione.
-La circolare INPS n. 22 del 08/02/2022 prevede espressamente che “i soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022”: “Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale
”.
ATTENZIONE: termine perentorio, a pena di decadenza!
Stesso concetto è espresso nella circolare dell'anno 2020, circolare n. 28 del 17/02/2020 paragrafo 8: “I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020”.
Considerato quanto previsto dal comma 83 e dalla suddetta circolari INPS, escludo che ci possa essere un rimedio: la riduzione contributiva potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, come previsto dal comma 83 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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