Fermo amministrativo previsto dal codice della strada e fermo amministrativo fiscale dell'auto





Gentile avvocato, una domanda apparentemente semplice: se l'auto è sottoposta al fermo amministrativo del veicolo, il proprietario dell'auto deve pagare il bollo ossia la tassa di circolazione?
Chiedo infine quali sono i termini di prescrizione del pagamento del bollo auto ed il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.

RISPOSTA

Dobbiamo distinguere tra il fermo amministrativo del veicolo in applicazione delle norme del Codice della Strada, come ad esempio l'articolo 193 comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (se lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 -avere circolato con un veicolo non coperto da regolare polizza assicurativa- per almeno due volte, oltre alla sospensione della patente del conducente e proprietario da uno a due mesi, si applica anche “la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni”, che peraltro inizia a decorrere dal giorno in cui il premio di assicurazione sia stato effettivamente pagato), dal fermo amministrativo del veicolo quale misura di garanzia del credito di enti pubblici, ossia una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore a un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.

In caso di “fermo amministrativo” disposto dalle norme del Codice della Strada, opera l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà prevista dall'art. 5, comma 37, del DL n. 953 del 1982. Diversamente, durante il periodo di efficacia del provvedimento di “fermo amministrativo fiscale”, l'auto rimane di proprietà del soggetto colpito (debitore nei confronti dell’Erario), pertanto permane anche l’obbligo di corresponsione della tassa di proprietà sul veicolo (“tassa di circolazione” o “bollo”). Il fermo amministrativo fiscale (l’art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 -Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis- non impedisce al proprietario di vendere l'auto a terzi, con trasferimento anche del vincolo. Inoltre in caso di circolazione con l'auto sottoposta a fermo amministrativo fiscale, non si prevede il sequestro del veicolo, ma soltanto una sanzione pecuniaria piuttosto afflittiva.

La prescrizione del bollo auto è pari a tre anni; l’art. 5 del DL 953/82 così come modificato dall’art. 3 del DL 2/86 convertito nella legge 60/86, ha stabilito che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
ESEMPIO
Scadenza del bollo marzo 2017;
dal giorno 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020
, l'Amministrazione Finanziaria può riscuotere coattivamente il tributo ovvero interrompere i termini di prescrizione ad esempio con la notifica di una cartella esattoriale presso il domicilio fiscale del debitore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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