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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza non separati





Gentile avvocato, siamo una coppia sposata senza figli, per motivi di lavoro abbiamo la residenza anagrafica a Napoli e Roma, presso immobili di proprietà rispettivamente del marito e della moglie.
Abbiamo diritto entrambi all'esenzione IMU per i relativi immobili di proprietà?
Secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo diritto di chiedere il rimborso dell'IMU versata in eccesso per l'anno 2022?
Abbiamo diritto di non pagare il saldo IMU di dicembre 2022?

RISPOSTA

I coniugi (ma anche coloro che hanno costituito una unione civile e che siano proprietari di due differenti immobili) con doppia residenza hanno diritto entrambi, per intero, all'esenzione IMU, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle seguenti norme:

- art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»”;

La sentenza n. 209/2022 ha “dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del DL n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,
anziché disporre:
«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»”.

La Corte Costituzionale ha “dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019”;

La Corte Costituzionale ha altresì “dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215”.

Facciamo un passo indietro, poiché si tratta di un argomento piuttosto dibattuto e controverso.

Secondo la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, il beneficio dell’esenzione IMU non può essere precluso per “il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro Comune”; in caso di residenza e dimora di un componente del nucleo familiare in un Comune diverso, l’agevolazione, secondo la circolare ministeriale n. 3/DF del 2012, sarebbe stata comunque dovuta, poiché “il limite quantitativo” (non potere godere per due immobili dell’esenzione IMU), sarebbe espressamente riferito ai soli immobili nel medesimo Comune.

Di diverso avviso la più recente e rigorosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è doveroso applicare il criterio “di stretta interpretazione delle norme agevolative” in ambito tributario, anche in ragione della stessa Corte Costituzionale (sentenza 20 novembre 2017, n. 242); la Cassazione ha quindi negato ogni agevolazione ai coniugi che risiedono in Comuni diversi, in considerazione della necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166 del 2020 nonché ordinanza n. 17408 del 2021).
Secondo la Cassazione, per godere dell'esenzione IMU per una determinata unità immobiliare sarebbe stato necessario che “tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente”. Pertanto l’esenzione IMU spetta soltanto in caso di contestuale residenza e dimora unitaria del contribuente e del suo nucleo familiare.

Recentemente il quadro normativo è mutato con l'articolo 5-decies, comma 1, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l’art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019, statuendo quanto segue: “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta normativa, in considerazione di una disparità di trattamento tra una coppia di fatto ed una coppia coniugata oppure legata da un'unione civile (principio di uguaglianza articolo 3 della Costituzione).
Mentre due conviventi di fatto avrebbero potuto beneficiare entrambi dell'esenzione IMU, sia per un immobile ubicato in Napoli di proprietà del fidanzato, che per l'altro immobile ubicato in Roma di proprietà della fidanzata, una marito ed una moglie, nell'identica situazione, avrebbero subito un trattamento fiscale sfavorevole, non potendo godere dell'esenzione IMU per entrambe le abitazioni.

La Corte Costituzionale considera altresì che gli uffici comunali potranno pur sempre effettuare i loro controlli sull'effettiva dimora abituale dei coniugi, tramite l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi ai fabbricati ubicati nel proprio territorio comunale.

Siccome a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero n. 209 del 13/10/2022, l'esenzione IMU dei coniugi non è più subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria del contribuente e del suo nucleo familiare presso un determinato immobile di proprietà per l'anno 2022, sarà possibile chiedere il rimborso dell'IMU già versata e non dovuta, secondo quanto previsto dal Giudice delle Leggi. Probabilmente molti contribuenti non saranno tenuti al pagamento del saldo IMU di dicembre.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Richiesta di rimborso IMU entro cinque anni dal giorno del versamento a pena di decadenza





Gentile avvocato, ho preso atto dell'ordinanza n. 32339/2022 della Corte di Cassazione, a seguito della relativa sentenza della Corte Costituzionale in materia di mancato riconoscimento della agevolazione IMU per i due coniugi.
Sono residente in un Comune e ivi ho richiesto l'esenzione per l’abitazione principale mentre mia moglie ha mantenuto la residenza in un differente Comune; entrambe le scelte sono dettate da motivi di lavoro da parte dei due coniugi.
Premesso che ho diritto di chiedere il rimborso dell'IMU versata e non dovuta, vorrei capire quali sono i termini previsti a pena di decadenza per la richiesta di rimborso da presentare all'ufficio comunale tributi.
Il Comune può rimborsare l'IMU versata e non dovuta, oppure l'IMU versata in eccesso, di sua iniziativa?
Ringrazio per la sua consulenza.
Distinti saluti.

RISPOSTA

La tua richiesta di rimborso IMU dovrà essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento (a pena di decadenza), ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione dell'IMU. Se si tratta dell'IMU versata a titolo di acconto oppure di saldo per l'anno 2024, la richiesta di rimborso potrà essere presentata entro il 2029.

Quanto tempo avrà a disposizione il Comune per evadere la richiesta di rimborso IMU da parte del contribuente?

Il rimborso dell'IMU dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente.

Il Comune non può rimborsare l'IMU versata in eccesso d'ufficio oppure in assenza di specifica richiesta presentata entro il termine quinquennale previsto a pena di decadenza.

Il comune, insieme all'imposta versata in eccesso, dovrà anche versare gli interessi?

Certamente sì.
La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, con apposito regolamento comunale, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
Gli interessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal momento della loro esigibilità.

L'istanza di richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata, così come un'eventuale richiesta di sgravio in caso di avviso di accertamento relativo all'IMU non dovuta.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
  • LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
  • LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
  • CIRCOLARE N. 3/DF - Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.
 

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