Adempimenti fiscali alla cessazione di un'attività commerciale COMUNICAZIONE UNICA





Egr. avvocato, sono titolare di un piccolo negozio alimentare nei pressi di una scuola primaria di un paese di provincia.
Il caro bollette mi ha messo sul lastrico, costringendomi a chiudere l'attività, per cercare un lavoro altrove come lavoratore dipendente.
Per questo motivi, le chiedo, quali sono gli adempimenti fiscali e previdenziali da porre in essere alla cessazione di un'attività commerciale?

1)Quali comunicazioni sono sostituite dalla COMUNICAZIONE UNICA che permette di chiudere tutte le posizioni tramite un’unica comunicazione?
2)Riguardo i crediti ed i debiti, quando è possibile chiudere la partita IVA?
3)Cosa fare con le rimanenza di beni invenduti in magazzino?
4)Come cederle in esenzione IVA?
5)Cosa fare se le rimanenze sono beni deperibili?
6)Cosa fare con i beni strumentali?
7)L'attività commerciale è attualmente svolta in un locale a piano terra accatastato come C1, acquistato prima che la mia attività d'impresa avesse inizio.
Non ho mai avuto lavoratori dipendenti.

Resto in attesa delle sue risposte?

RISPOSTA

Di seguito, le risposte alle tue domande.

1)La comunicazione unica, denominata “COM-UNICA”, dovrà essere inviata tramite il Portale del Registro Imprese competente, per comunicare la cessazione dell’attività alle seguenti pubbliche amministrazioni:

● Agenzia delle Entrate;
● INPS;
● INAIL, nel caso di attività in forma artigianale ovvero in presenza di posizioni INAIL per i lavoratori subordinati (non è il tuo caso);
● Camera di Commercio di appartenenza;
● Comune competente territorialmente.

2)La partita IVA, secondo quanto previsto dalla circolare 11/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, deve restare aperta fino a quando tutti i rapporti debitori e creditori saranno chiusi, anche nell'interesse dell'imprenditore.
Una volta chiusa la partita IVA infatti, nel caso in cui si dovesse incassare un credito, non sarebbe possibile emettere la fattura, pertanto le somme introitate dal debitore, dovrebbero essere dichiarate nel quadro RL della dichiarazione annuale, trattandosi di redditi diversi. La suddetta circolare dell'Agenzia delle Entrate statuisce quanto segue: “Del resto, come già precisato in passato dall’Amministrazione finanziaria, l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.

3)Le rimanenze di merci invendute in magazzino, devono essere cedute prima di cessare la propria attività.
Come?
Vendita a terzi con emissione di fattura oppure emissione di un’autofattura, a se stessi, indicando un’IVA a debito da dichiarare nella dichiarazione IVA.

4)Per cedere le rimanenza in magazzino, anche in esenzione IVA, occorre procedere con cessioni a titolo gratuito a favore di enti pubblici, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute, che operano esclusivamente ai fini assistenziali.
In tal caso sarà necessario ai fini dell'esenzione IVA:

a) comunicare all’Agenzia delle Entrare l’ente beneficiario, la data, l’ora e il luogo dove si effettuerà la cessione a titolo gratuito, il luogo della destinazione e il valore complessivo dei beni ceduti al costo storico;
b) esibire un documento di trasporto per la consegna;
c) redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (d.p.r. 445/2000) sottoscritta dall’imprenditore, per attestare l’avvenuta cessione della merce, con indicazione della quantità e qualità dei beni oggetto della cessione.

5)In caso di beni deperibili rimasti in magazzino, l'imprenditore può optare per la loro distruzione, entro il tetto massimo di 10 mila euro.
Risulta necessaria la dichiarazione sostitutiva per certificare la distruzione dei beni deperibili, con le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la data e l’ora della distruzione delle merci;
b) le modalità per la loro distruzione;
c) la natura dei beni distrutti;
d) l’ammontare complessivo dei beni distrutti;
e) il potenziale valore ottenibile dalla loro distruzione.
La comunicazione dovrà essere inviata, almeno 5 giorni prima della distruzione dei beni deperibili, sia all’Agenzia delle Entrate che al comando della Guardia di Finanza.

6) Anche i beni strumentali dovranno essere venduti prima di chiudere la partita IVA, configurando una minusvalenza oppure una plusvalenza, in considerazione del loro valore indicato nel Registro cespiti (in ragione delle quote di ammortamento).
C'è poi ovviamente l'opzione della fattura per autoconsumo, proprio come per le rimanenze di magazzino.
La cessione può anche essere gratuita, ma ai fini delle imposte occorre pur sempre indicare un valore.

7)Nel tuo caso, trattandosi di immobile commerciale di proprietà acquistato come privato, assoggettato all'imposta di registro, non occorre porre in essere alcun adempimento particolare. Non è necessario valutare il valore commerciale dell'immobile, al momento della cessazione dell'attività, poiché lo hai acquistato come persone fisica al di fuori dell'attività d'impresa.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: