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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Base imponibile titoli finanziari dichiarazione di successione imposta
Salve, il de cuis era titolare di diversi titoli azionari , quote di fondi ecc.
Il decesso è avvenuto in data 1/6 e nei successivi 15 giorni ho trasmesso alla banca che li gestiva, la documentazione richiesta per documentare di essere l'erede e, tramite un notaio, attivato le procedure previste dalla normativa per la successione.
RISPOSTA
Il valore dell'asse ereditario si calcola al 1 giugno 2022.
Di conseguenza, anche le imposte sulla successione si calcolano al 1 giugno 2022.
In data odierna, 29/11, ho ricevuto la conferma dall'istituto che il patrimonio è stato trasferito sulla mia posizione che nel frattempo mi avevano fatto aprire presso una loro filiale.
Dalla documentazione in mio possesso, il valore dei titoli al 15/6 era circa 700.000 euro, valorizzandoli alla data 28/11 considerata dalla banca, sono poco piu di 300.000 euro.
RISPOSTA
Il valore di questi titoli è dato dal mercato azionario, pertanto il loro valore a novembre è inferiore a quello che avevano al giugno.
Le mie domande sono: ipotizzando che io volessi essere liquidato e non mantenere i vari titoli, quote ecc, è corretto calcolare il valore di quotazione al 29/12 oppure la banca deve valorizzarle considerando le quotazioni all'epoca del decesso o comunque entro un limite di tempo dal decesso?
RISPOSTA
Il valore di quotazione sarà sempre quello stabilito al momento della liquidazione del titolo.
Il momento del decesso è rilevante soltanto per determinare l'asse ereditario, quale base imponibile per calcolare l'imposta di successione.
Ho ricevuto nei gironi scorsi dall'agenzia delle entrate l'importo dell'imposta di successione, che è stato calcolato su un valore di, appunto, 700.000 euro.
RISPOSTA
La base imponibile fa riferimento al momento del decesso del de cuius.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 48, del Decreto Legge n. 262 del 2006, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun erede o legatario. Il valore complessivo netto è determinato secondo le modalità indicate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 8 del Testo Unico sulle Successioni (Testo unico del 31/10/1990 n. 346).
In particolare, il comma 1 prevede che:
il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario va determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del Testo unico del 31/10/1990 n. 346.
ATTENZIONE: alla data di apertura della successione che, ai sensi dell'articolo 456 del codice civile, coincide con la data della morte del “de cuius”: “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”.
E' corretto che debba versare l'imposta su 700.000 euro mentre il valore del patrimonio è di 300.000?
Grazie
RISPOSTA
E' corretto, come sarebbe stato corretto se la quotazione dei titoli al momento della loro liquidazione, fosse di 1.700.000 euro.
Avresti versato l'imposta di successione su 700.000 euro, ereditando un patrimonio finanziario di 1.700.000 euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.